Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10366/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, della sentenza d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando illegittima la sospensione del rapporto di lavoro in CIGS e la collocazione del lavoratore in cassa integrazione a zero ore, con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta nel periodo luglio 2008 - 15/10/2016 e il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre accessori. In cassazione la società ha proposto ricorso con 11 motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un’istanza congiunta corredata da verbale di conciliazione in sede sindacale, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione sindacale successiva alla proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che l’accordo negoziale ha sostituito la regolamentazione risultante dalla sentenza impugnata, travolgendola e facendone venir meno l’efficacia. Ha inoltre dato atto che nel verbale le parti avevano già regolato le spese con integrale compensazione di ogni ulteriore spesa, spettanza e compenso professionale. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la chiusura del giudizio non è avvenuta con rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ma per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si definisce con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo che sostituisce l’assetto regolativo risultante dalla sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La conciliazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione travolge l’efficacia della sentenza impugnata, che resta caducata per effetto del nuovo assetto pattizio.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato opera solo quando il ricorso per cassazione è respinto nel merito o dichiarato inammissibile/improcedibile; non opera se il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo tra le parti.
  • Quando le parti regolano espressamente in conciliazione anche il regime delle spese, la Corte può limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere anche sotto tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.