Cassazione Civile, Ordinanza n. 10366/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, della sentenza d’appello che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando illegittima la sospensione del rapporto di lavoro in CIGS e la collocazione del lavoratore in cassa integrazione a zero ore, con condanna della società al risarcimento del danno commisurato alla differenza tra la retribuzione dovuta nel periodo luglio 2008 - 15/10/2016 e il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre accessori. In cassazione la società ha proposto ricorso con 11 motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un’istanza congiunta corredata da verbale di conciliazione in sede sindacale, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’intervenuta conciliazione sindacale successiva alla proposizione del ricorso per cassazione e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che l’accordo negoziale ha sostituito la regolamentazione risultante dalla sentenza impugnata, travolgendola e facendone venir meno l’efficacia. Ha inoltre dato atto che nel verbale le parti avevano già regolato le spese con integrale compensazione di ogni ulteriore spesa, spettanza e compenso professionale. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la chiusura del giudizio non è avvenuta con rigetto o inammissibilità/improcedibilità del ricorso, ma per cessazione della materia del contendere a seguito di accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si definisce con cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale tra le parti, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente la controversia con un accordo che sostituisce l’assetto regolativo risultante dalla sentenza impugnata, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La conciliazione intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione travolge l’efficacia della sentenza impugnata, che resta caducata per effetto del nuovo assetto pattizio.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato opera solo quando il ricorso per cassazione è respinto nel merito o dichiarato inammissibile/improcedibile; non opera se il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo tra le parti.
- Quando le parti regolano espressamente in conciliazione anche il regime delle spese, la Corte può limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere anche sotto tale profilo.
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