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Sentenza

Sentenza n. 498/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, con il quale sono state assegnate alla minore -OMISSIS- un numero di ore settimanali di sostegno asseritamente insufficienti a sopperire alle sue difficoltà cognitive;

Giustizia amministrativa202600048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026 nella parte relativa all'assegnazione di undici ore settimanali di sostegno

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PEI sottoscritto anche da lei il 21 ottobre 2025, deducendo l'insufficienza delle undici ore settimanali di sostegno assegnate alla minore, affetta da disabilità intellettiva di grado lieve. Ha chiesto l'annullamento del PEI nella parte relativa alle ore di sostegno, il riconoscimento dell'assegnazione di un insegnante di sostegno nel rapporto 1/1 per l'anno scolastico in corso e per quelli successivi, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in via equitativa in 1.000 euro per ogni mese di mancato supporto adeguato. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio dubbi sulla tempestività della domanda di annullamento e ha esaminato, oltre alla tardività dell'impugnazione, la prova del danno non patrimoniale allegato.

La decisione

Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata. La domanda di annullamento del PEI è stata dichiarata irricevibile perché il provvedimento era stato adottato e sottoscritto il 21 ottobre 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 10 gennaio 2026, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 29 c.p.a. L'inoppugnabilità del PEI ha inoltre precluso il riconoscimento giudiziale della pretesa assegnazione del sostegno nel rapporto 1/1. La domanda risarcitoria è stata rigettata. Il danno non patrimoniale derivante dall'insufficienza delle ore di sostegno deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, attraverso elementi concreti idonei a dimostrare deficit cognitivi, regressioni, peggioramenti nel percorso scolastico, compromissione della vita di relazione o sofferenze psicologiche, non essendo sufficiente la mera violazione di un diritto di rilievo costituzionale. Nel caso concreto non è stata fornita prova di un peggioramento, di una regressione, di una negativa incidenza nella vita di relazione o di patemi d'animo della minore. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti e dell'assenza di difese scritte delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 29 c.p.a.

    Prevede il termine decadenziale per l'azione di annullamento; il suo decorso ha reso irricevibile l'impugnazione del PEI.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale, anche quando consegua alla lesione di diritti inviolabili, è un danno-conseguenza e deve essere concretamente allegato e provato nella sua consistenza e nel nesso eziologico.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato per la comunicazione alle parti dei dubbi sulla tempestività della domanda di annullamento.

  • artt. 49 e 74 c.p.a.

    Richiamati quali ulteriori fondamenti della definizione del giudizio in forma semplificata.

Massime di principio

  • L'impugnazione del Piano Educativo Individualizzato nella parte relativa all'assegnazione delle ore di sostegno deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto per l'azione di annullamento, decorrente dalla conoscenza del PEI; la proposizione tardiva rende irricevibile la domanda e impedisce il riconoscimento giudiziale della diversa assegnazione richiesta.
  • Il danno non patrimoniale derivante dalla mancata o insufficiente assegnazione di ore di sostegno non è in re ipsa: deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni semplici, con riferimento a conseguenze concrete quali deficit cognitivi, regressioni o peggioramenti nel percorso scolastico, compromissione della vita di relazione o sofferenze psicologiche, non essendo sufficiente la sola lesione del diritto all'inclusione scolastica.
  • Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. costituisce un danno-conseguenza e richiede sia la dimostrazione della sua concreta consistenza sia la riferibilità eziologica alla condotta dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorsoDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDecadenza e tardivitàRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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