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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8859/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter, comma 5, c.p.c., aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 2 ottobre 2018, aveva rigettato il gravame. Il richiedente fondava la propria domanda su dissidi maturati in una comunità locale in Bangladesh e sosteneva che il rimpatrio lo avrebbe esposto a un grave danno, richiamando la generale instabilità politica e sociale del Paese e la propria condizione di analfabeta e privo di relazioni socio-familiari in Bangladesh. Con due motivi svolti congiuntamente, denunciava la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 14 D.Lgs. n. 251/2007, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Le censure riguardavano il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione alle ipotesi dell’art. 14, lettere a) e b), e della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Quanto alla protezione sussidiaria, la doglianza non superava la valutazione della Corte d’appello secondo cui i dissidi erano circoscritti a una comunità locale e il richiedente avrebbe potuto chiedere protezione allo Stato; il richiamo alla situazione generale del Bangladesh non dimostrava un rischio individualizzato di morte o di trattamenti inumani e degradanti. La stessa situazione generale, considerata isolatamente, non fondava la protezione umanitaria, che richiede una vulnerabilità correlata alla vicenda personale. Le allegazioni di analfabetismo e assenza di relazioni socio-familiari, pur astrattamente rilevanti, non erano accompagnate dalla spiegazione se e come fossero state introdotte nel giudizio di merito; inoltre, a fronte dell’accertamento che non erano state allegate specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità, il ricorrente non aveva formulato una contestazione idonea. La Corte ha precisato che l’onere di indicare i fatti costitutivi della protezione grava sul richiedente e che il giudice non può introdurli d’ufficio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. n. 251/2007

    L’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione.

    Per la protezione sussidiaria invocata ai sensi delle lettere a) e b), il rischio deve risultare individualizzato; il solo richiamo alle condizioni generali del Paese d’origine, senza un collegamento concreto alla vicenda personale, non è sufficiente.

  • art. 3, lett. g), D.Lgs. n. 251/2007

    Il che, nel caso in esame, va escluso, dal momento che la Corte territoriale ha negato, come si è visto, che l’episodio descritto dal ricorrente desse ragione del rischio dell’esposizione a un “danno grave” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, lett. g) e art. 14, lett. a) e b).

    La nozione di danno grave richiamata dalla decisione non consente di prescindere dalla verifica che la vicenda dedotta esponga effettivamente il singolo richiedente al rischio rilevante; nel caso concreto, l’episodio narrato non è stato ritenuto idoneo a dimostrarlo.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    La situazione di vulnerabilità che rileva per tale forma di protezione deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

    La protezione umanitaria richiede una vulnerabilità specifica del richiedente, collegata alla sua vicenda personale; la sola situazione generale del Paese d’origine, valutata in astratto, non soddisfa il parametro normativo.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il primo motivo oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, oltre che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

    La disposizione è indicata tra le norme la cui violazione era denunciata, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione: le censure congiunte sono dichiarate inammissibili per le ragioni esposte in relazione ai presupposti delle protezioni richieste e alla mancata specificazione delle allegazioni personali.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il riconoscimento della protezione internazionale ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio.

    Il richiedente deve allegare i fatti costitutivi della protezione invocata; il giudice non può supplire d’ufficio alla mancata allegazione di circostanze personali rilevanti per la vulnerabilità.

  • art. 702-ter, comma 5, c.p.c.

    E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 2 ottobre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.D. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo calabro.

    La norma è richiamata per individuare il procedimento e il provvedimento di primo grado impugnato; la Corte non formula su di essa una distinta regola interpretativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

    La disposizione è richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, fondando la statuizione sull’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della protezione sussidiaria fondata sul rischio di morte o di trattamenti inumani o degradanti, il rischio deve essere individualizzato e collegato alla vicenda del richiedente; il mero richiamo alla situazione generale del Paese d’origine non basta.
  • La vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria deve correlarsi alla situazione personale del richiedente: le condizioni generali del Paese d’origine, considerate in termini astratti, non sono sufficienti.
  • Chi domanda protezione internazionale deve allegare i fatti costitutivi del diritto azionato, inclusi gli elementi personali invocati a fondamento della vulnerabilità; il giudice non può introdurli d’ufficio.
  • In cassazione, la deduzione di circostanze personali astrattamente rilevanti non è sufficiente se il ricorrente non indica se e come esse siano state prospettate nel giudizio di merito e non si confronta con l’accertamento secondo cui mancavano allegazioni specifiche di vulnerabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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