Cassazione Penale, Sentenza n. 39554/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Rieti per numerose truffe commesse a danno di acquirenti di pellet nell'ambito di un'associazione criminosa. La difesa ha proposto quattro motivi: (1) vizio motivazionale per mancata risposta della corte d'appello ad un rilievo sull'uso probatorio del silenzio tenuto dall'imputato; (2) violazione di legge in relazione all'inutilizzabilità del silenzio dell'imputato in qualunque fase processuale; (3) inosservanza di norme ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e per eccessività della pena; (4) omesso bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: sussistenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e d'appello coerenti), assenza di vizi di legittimità specifici idonei a fondare il ricorso e difetto di specificità/attinenza dei motivi che in sostanza chiedevano una rivalutazione del merito probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la decisione non è basata sul silenzio dell'imputato, ma su indizi positivi (messa a disposizione di un conto corrente intestato al Propeti, rinvenimento di IBAN e codici di accesso nel domicilio del coimputato, circolazione e prelievi di proventi delle truffe) che, considerati congiuntamente, giustificano la responsabilità. I motivi relativi alla pena sono stati ritenuti inammissibili o infondati: in particolare alcune doglianze non erano state sollevate in appello (e quindi non devolute) e le attenuanti generiche sono state escluse alla luce della gravità e consistenza dei precedenti penali (tra cui un tentato omicidio). Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 att. cod. proc. pen.
Uso formale per la sintetizzazione dei motivi di ricorso nelle decisioni di legittimità; richiamato per l'esposizione riassuntiva delle doglianze del ricorrente.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Prevede la possibilità di trattare il ricorso con contraddittorio scritto; richiamato per dare contezza del rito seguito nella trattazione.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Ground di cassazione relativo alla motivazione (violazione di legge). La Corte precisa che l'errore di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta può costituire violazione di legge, mentre la mera diversa valutazione della consistenza delle prove è sindacabile solo se elevata al livello del vizio di legittimità.
art. 606 lett. e) c.p.p.
Richiamata nella critica generica alla motivazione. La Corte censura la pratica di cumulare indistintamente i diversi vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza specificità, comportamento che rende il motivo privo della necessaria rilevanza in Cassazione.
art. 62 n. 4 c.p.
Norma richiamata nella doglianza sull'applicazione di attenuanti: la Corte osserva che la mancata applicazione della specifica disposizione non era stata adeguatamente dedotta in appello (non devoluta) e quindi non sindacabile in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; applicato per irrogare anche la sanzione equitativa alla cassa delle ammende (euro 3.000) per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 24591/2020, Filardo; Sez. 3, n. 44418/2013, Argentieri; Sez. 2, n. 37295/2019)
Richiami giurisprudenziali usati per confermare principi: efficacia della doppia conforme quando primo e secondo grado adottano medesimi criteri probatori; divieto di cumulo indifferenziato di vizi motivazionali e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare il merito probatorio: motivate e coerenti decisioni di primo e secondo grado (doppia conforme) rendono assai difficile l'accoglimento del ricorso se la doglianza si risolve in una diversa valutazione delle prove.
- Il silenzio dell'imputato, seppur osservato, non è di per sé elemento decisivo: i giudici possono valorizzare indizi positivi (es. disponibilità/uso di un conto corrente, IBAN, codici di accesso, movimentazioni riconducibili al reato) per fondare la responsabilità.
- Motivi generici o non specifici (es. cumulo indistinto di vizi della motivazione) sono inammissibili: in Cassazione ogni censura deve essere circostanziata e riferita a un preciso vizio di diritto.
- Questioni non sollevate in appello e quindi non devolute non possono essere di norma rinnovate in Cassazione; chi vuole contestare l'applicazione/omissione di una particolare norma deve farlo già in sede di secondo grado.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), quindi valutare attentamente la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39518/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39519/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39522/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39525/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39529/2023 del 29/09/2023
- Sentenza penale · 29 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39530/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →