Sentenza n. 12979/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto della domanda di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Roma che aveva rigettato la domanda di emersione, deducendo l'illegittimità del provvedimento fondato sulla sua assenza ingiustificata e sulla mancata produzione dei documenti richiesti dopo la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La censura centrale riguardava l'inesistenza o l'inefficacia delle comunicazioni procedimentali, comprese quelle relative al preavviso di rigetto e al decreto finale, perché trasmesse tramite posta elettronica ordinaria anziché posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Il ricorrente ha quindi contestato il perfezionamento delle comunicazioni e la conseguente applicazione della decadenza prevista dall'art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato. Ha ritenuto che l'invio delle comunicazioni mediante posta elettronica ordinaria non costituisca modalità idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato e la definizione di domicilio digitale contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. n. 82/2005, riferita esclusivamente a un indirizzo presso PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Le comunicazioni non essendosi ritualmente perfezionate, non poteva ritenersi integrata la fattispecie decadenziale dell'art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, che collega alla mancata presentazione ingiustificata delle parti l'archiviazione del procedimento. Il giudice ha inoltre ritenuto tempestivo il ricorso, poiché anche la comunicazione del decreto era avvenuta tramite posta elettronica ordinaria. L'annullamento non preclude all'amministrazione l'adozione di ulteriori provvedimenti di competenza, considerata la prospettata persistente mancanza di prova di alcuni requisiti necessari per l'emersione. Le spese di lite sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Disciplina la domanda di emersione oggetto del procedimento amministrativo.
art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020
la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento
La conseguenza decadenziale o archiviativa presuppone che la convocazione e le comunicazioni procedimentali siano state ritualmente portate a conoscenza degli interessati.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato con modalità idonee a consentire la conoscenza legale o presunta dell'interessato e l'esercizio delle facoltà partecipative.
art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. n. 82/2005
un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato
Il domicilio digitale rilevante ai fini della conoscenza degli atti è riferito a un indirizzo PEC o a un servizio elettronico di recapito certificato qualificato; la posta elettronica ordinaria non è sufficiente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'invio di comunicazioni procedimentali tramite posta elettronica ordinaria, anziché tramite PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, non è idoneo a fondare la presunzione di conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
- Quando una disposizione collega alla mancata presentazione dell'interessato una conseguenza decadenziale o l'archiviazione del procedimento, tale conseguenza presuppone il perfezionamento rituale della comunicazione o convocazione.
- Nel procedimento di emersione disciplinato dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, l'assenza ingiustificata delle parti e la mancata produzione documentale possono determinare l'archiviazione ai sensi del comma 15 solo se gli avvisi procedimentali sono stati trasmessi con modalità idonee a rendere conoscibile l'atto.
- Se anche il provvedimento finale è comunicato mediante posta elettronica ordinaria non idonea a fondare la presunzione di conoscenza, il termine per impugnarlo non può decorrere da tale comunicazione e il ricorso non è tardivo per il solo fatto della sua ricezione tramite tale modalità.
- L'annullamento del rigetto fondato sull'inosservanza di una convocazione non ritualmente comunicata non impedisce all'amministrazione di rieditare il potere e verificare gli ulteriori requisiti sostanziali richiesti dalla disciplina applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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