Cassazione Penale, Sentenza n. 00547/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Giacomo ha proposto istanza di ammissione a misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza l'ha dichiarata inammissibile ritenendo che: al momento della domanda non fosse stata integralmente espiata la quota di pena relativa a reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis; non sussistesse il caso di collaborazione impossibile o inesigibile; il ricorrente non avesse allegato elementi specifici idonei a superare la presunzione relativa di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del loro ripristino. In cassazione l'interessato denunciava carenza motivazionale o mancata considerazione della porzione di pena riferibile a reati non ostativi e chiedeva che fosse valutato il suo percorso rieducativo e l'attivazione dei poteri istruttori del giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per censure manifestamente infondate. Ha richiamato il nuovo dettato dell'art. 4-bis (modificato dal d.l. 31/10/2022, n.162) che ha trasformato la presunzione assoluta in relativa e posto l'onere di allegazione a carico del detenuto: senza allegazioni specifiche il giudice non può esercitare i poteri istruttori. Il rigetto è stato confermato perché Di Giacomo non ha indicato elementi concreti e specifici che consentissero di verificare l'assenza di collegamenti attuali o il mancato pericolo di ripristino; inoltre non ha dimostrato l'integrale espiazione della quota di pena per reati ostativi, condizione necessaria per talune richieste (p.es. scioglimento del cumulo). Per effetto della declaratoria di inammissibilità sono state liquidate le spese e imposto il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Il comma 1-bis prevede che i benefici possano essere concessi, anche in assenza di collaborazione, a condizione che i condannati "dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria... e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata... e il pericolo di ripristino di tali collegamenti".
La Corte interpreta la norma nel senso che la presunzione di collegamento non è più assoluta ma relativa: grava sul detenuto l'onere di allegare elementi specifici e concreti che consentano, se verificati, al giudice di avviare i poteri istruttori previsti dal comma 2 e valutare l'accesso ai benefici.
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. legge 30 dicembre 2022, n. 199 (modifiche all'art. 4-bis)
La novella ha reso superabile la precedente presunzione assoluta e ha ampliato i poteri istruttori del giudice di sorveglianza (richiesta di informazioni al comitato provinciale, acquisizione di informazioni dall'istituto, accertamenti su familiari e reti economiche, coinvolgimento di pubblici ministeri e del Procuratore nazionale antimafia). Tale quadro normativo vincola la valutazione di merito e l'onere di allegazione del ricorrente.
art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (disposizione transitoria)
La disposizione transitoria disciplina un regime parziale per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella, ma è applicabile solo se ricorrono specifiche condizioni soggettive (es. limitata partecipazione accertata o attenuanti particolari). La Corte ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero nel caso di Di Giacomo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata nell'esito della declaratoria di inammissibilità: conseguente onere delle spese del procedimento e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (in questo caso 3.000 euro).
Massime di principio
- Onere di allegazione: il detenuto che richiede benefici in presenza di reati "ostativi" deve allegare elementi specifici, concreti e puntuali idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il mancato pericolo di ripristino; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Poteri istruttori del giudice: solo dopo che il ricorrente ha assolto all'onere di allegazione il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad esercitare i poteri istruttori (richiedere informazioni al comitato provinciale, acquisire notizie dall'istituto, chiedere relazioni all'équipe trattamentale, compiere accertamenti patrimoniali/familiari, sollecitare pareri del pubblico ministero e del Procuratore nazionale antimafia).
- Presunzione relativa: la modifica normativa del 2022 ha trasformato la presunzione in relativa; ciò non implica automatica ammissione ai benefici, ma impone una valutazione individuale, basata su indici stringenti e cumulativi.
- Scioglimento del cumulo: chiedere lo "scioglimento" del cumulo delle pene per distinguere la quota non ostativa può agevolare l'accesso ai benefici solo se, al momento della domanda, è già stata integralmente espiata la parte di pena relativa a reati ostativi; in assenza di prova dell'integrale espiazione, la richiesta è inefficace.
- Iniziative riparatorie e percorso rieducativo: la documentazione di iniziative a favore delle vittime, di riparazione del danno e di un percorso rieducativo concreto e verificabile è elemento rilevante e spesso decisivo nella valutazione; la loro assenza indebolisce la domanda.
- Onere probatorio successivo: se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali o di pericolo di ripristino, ricade sul condannato l'onere di fornire, entro congruo termine, prove contrarie.
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