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Ordinanza

Ordinanza n. 2324/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 604/2024, pubblicata in data 6/11/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, notificata l’8/1/2025 e passata in giudicato il 7/2/2025.

Giustizia amministrativa202504521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia n. 604/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia, notificata l'8 gennaio 2025 e indicata come passata in giudicato il 7 febbraio 2025. Il Collegio ha rilevato che i documenti allegati al ricorso, dal n. 2 in poi, non corrispondono a quelli richiamati nell'atto introduttivo e riguardano invece una sentenza favorevole a un soggetto diverso dalla ricorrente. Ha inoltre evidenziato che l'art. 114, comma 2, c.p.a. impone il deposito, insieme al ricorso per ottemperanza, della copia autentica del provvedimento del quale si chiede l'esecuzione, con l'eventuale prova del passaggio in giudicato. Ai fini della procedibilità occorre anche verificare il decorso, dopo la notificazione della sentenza, del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare la documentazione corrispondente a quella indicata nel ricorso, entro il termine perentorio di 7 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria. Il Collegio ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 26 maggio 2026, riservando ogni ulteriore decisione sulla procedibilità, sulle altre questioni di rito, sul merito e sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Nel ricorso per ottemperanza deve essere depositata la copia autentica del provvedimento giudiziario di cui si chiede l'esecuzione, insieme all'eventuale prova del passaggio in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Ai fini della procedibilità dell'azione di ottemperanza, il giudice deve verificare il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, secondo quanto indicato nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare con il ricorso la copia autentica del provvedimento giudiziario di cui chiede l'esecuzione e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; la produzione di documenti riferiti a una diversa pronuncia e a un diverso soggetto non consente al giudice di verificare correttamente l'oggetto dell'azione.
  • La procedibilità del ricorso per ottemperanza richiede la verifica del decorso, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
  • Quando la documentazione depositata non coincide con quella richiamata nel ricorso e non consente di identificare con certezza il titolo giudiziale da eseguire, il giudice può assegnare al ricorrente un termine perentorio per regolarizzare la produzione documentale e rinviare la decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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