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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6369 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Irpef - Avviso di rettifica - Maggior imposta - Diretta iscrizione a ruolo - Ammissibilità - Presupposti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la diretta iscrizione a ruolo della maggior imposta operata dall'Amministrazione senza previa emissione di un avviso di rettifica, sostenendo che l'atto richiedeva un preventivo contraddittorio o che la rettifica derivava da questioni giuridiche/accertamenti su atti esterni alla dichiarazione e quindi non poteva essere iscritta direttamente

La decisione

La Corte ha stabilito che la diretta iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36‑bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633/1972 è ammissibile quando la maggior imposta sia determinata mediante un controllo meramente 'cartolare' della dichiarazione o tramite la correzione di errori materiali o di calcolo risultanti dai dati forniti dal contribuente. In tali ipotesi l'avviso di rettifica può essere evitato. Viceversa, se la rettifica implica questioni giuridiche ovvero l'esame di atti diversi dalla dichiarazione, è necessario notificare il prescritto avviso di rettifica prima di procedere all'iscrizione. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto nei limiti in cui l'Amministrazione aveva operato una verifica cartolare/correttiva legittima, fermo restando che iscrizioni operate oltre tali limiti sarebbero illegittime

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 36-bis

    Consente la diretta iscrizione a ruolo della maggior imposta quando la determinazione derivi da controllo della dichiarazione su base cartolare o da correzioni di errori materiali o di calcolo; non legittima l'iscrizione diretta quando la rettifica richiede valutazioni giuridiche o l'esame di atti esterni alla dichiarazione senza previo avviso

  • d.P.R. 633/1972, art. 54

    Analogamente all'art. 36‑bis per l'IRPEF, autorizza la diretta iscrizione a ruolo dell'IVA nelle ipotesi di controllo documentale o correzione di errori materiali/calcolatori; non può sostituire l'avviso di rettifica per questioni sostanziali o atti esterni

  • Cass. n. 15312/2014

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui la misura della maggior imposta può essere iscritta direttamente se basata su verifica cartolare o su errori evidenti; costituisce precedente sulla disciplina interpretativa degli artt. richiamati

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la rettifica deriva da un controllo meramente cartolare (dati contenuti nella dichiarazione) o da accertamenti che richiedono verifiche su documenti esterni o valutazioni giuridiche: solo nel primo caso è possibile la diretta iscrizione a ruolo senza avviso
  • Se l'ufficio limita l'intervento a correzioni di errori materiali o di calcolo chiaramente evidenziabili nella dichiarazione, l'iscrizione diretta è legittima; in tutti gli altri casi è necessario notificare l'avviso di rettifica per rispettare il diritto di difesa del contribuente
  • Il contribuente che riceve una iscrizione a ruolo senza avviso dovrebbe verificare se l'atto si basa esclusivamente su dati dichiarati o invece su accertamenti esterni: se è il secondo caso, può impugnare l'iscrizione per violazione del prescritto procedimento
  • Per gli operatori fiscali: documentare sempre la natura 'cartolare' dell'accertamento quando si procede per iscrizione diretta, e astenersi dall'iscrivere direttamente somme determinate dopo verifiche estese o interpretazioni normative senza aver prima emesso l'avviso

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