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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34740/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972) nei confronti di un socio di studio associato per il periodo d’imposta 2007. Il contribuente ha impugnato la cartella sostenendo: (1) la nullità o inesistenza della notifica per errore sul nome del destinatario e sull’indirizzo; (2) in subordine, l’inefficacia della sanatoria per raggiungimento dello scopo, perché l’eventuale nullità si sarebbe sanata solo ex nunc e comunque oltre i termini di decadenza dell’azione dell’ufficio; (3) la violazione dell’onere della prova e dello Statuto del contribuente, poiché la cartella richiamava avvisi di irregolarità che egli assumeva non notificati e non conosciuti, senza riprodurne il contenuto essenziale; (4) l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata trascrizione nella cartella dei contenuti essenziali degli avvisi; (5) la violazione delle norme sul controllo automatizzato e del principio del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l’ufficio non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo senza previa comunicazione di irregolarità, anche alla luce del diritto UE. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quinto motivo, ha reputato il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, e ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per la regola della doppia conforme e per difetto di specifica deduzione delle diverse rationes decidendi dei giudici di merito.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso che l’errore nel nominativo e nell’indirizzo della cartella integrasse inesistenza o nullità della notifica, trattandosi di mera irregolarità poiché l’atto era comunque stato ricevuto dal reale destinatario. Ha inoltre affermato che, in presenza di una notifica valida o comunque non nulla, non viene in rilievo alcuna sanatoria; in ogni caso la doglianza sulla tardività della sanatoria era inammissibile perché proposta come motivo nuovo in memoria. Quanto al contraddittorio, la Corte ha ribadito che, nel controllo automatizzato, la comunicazione di irregolarità è necessaria solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o di scostamenti dai dati dichiarati, non invece nell’ipotesi di omesso versamento di imposte emergente dai dati stessi. Il motivo ex art. 360, n. 5, è stato dichiarato inammissibile per la presenza di doppia conforme, non essendo state indicate le differenti rationes fattuali delle decisioni di primo e secondo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’emissione della cartella all’esito del controllo automatizzato; non impone il contraddittorio preventivo salvo le ipotesi di incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Per la liquidazione automatizzata dell’IVA vale la stessa regola: il previo invio della comunicazione di irregolarità non è sempre necessario.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella; l’errore sul nome o sull’indirizzo, se l’atto giunge comunque al destinatario effettivo, integra mera irregolarità.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di sanatoria e termini, ma non idoneo a sovvertire l’esito perché il vizio della notificazione non è stato ritenuto nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    Il raggiungimento dello scopo sana le nullità della notificazione, ma qui la Corte ha escluso che vi fosse una nullità, trattandosi di irregolarità.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio non è stato ritenuto violato, poiché la cartella per omesso versamento non richiedeva la prova della mancata notificazione degli avvisi di irregolarità nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    La motivazione dell’atto può essere per relationem, ma nella specie la Corte ha ritenuto non decisiva la mancata prova della conoscenza degli avvisi richiamati, poiché non era necessaria la loro previa comunicazione.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio endoprocedimentale non è stato ritenuto generalizzato per i controlli automatizzati quando la pretesa deriva da dati dichiarati e da omesso versamento.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge nei primi, secondi, terzi e quinti motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, occorre indicare specificamente le differenti basi fattuali delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario preclude la proposizione di nuovi motivi oltre il ricorso introduttivo; la questione sull’efficacia ex nunc della sanatoria è stata ritenuta nuova se sollevata in memoria.

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    La memoria illustrativa non può introdurre un nuovo motivo di illegittimità.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla decadenza dell’amministrazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile come motivo nuovo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella è inesistente solo quando manchino gli elementi essenziali della notificazione; se l’atto è comunque materialmente consegnato al destinatario effettivo, errori sul nome o sull’indirizzo costituiscono di regola mera irregolarità, non nullità.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo rispetto a una notificazione nulla; se il vizio è una semplice irregolarità, non vi è spazio per discutere di sanatoria né della sua efficacia temporale.
  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la comunicazione di irregolarità e il contraddittorio preventivo non sono obbligatori in via generale, ma solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o scostamenti rispetto ai dati dichiarati; l’omesso versamento risultante dai dati dichiarati non richiede di regola previa interlocuzione.
  • Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes fattuali poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel processo tributario non possono essere introdotti in memoria nuovi motivi di illegittimità dell’atto impugnato, essendo il thema decidendum delimitato dal ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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