Cassazione Penale, Sentenza n. 26283/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione articolando due motivi principali: (1) censura della qualificazione giuridica e della fondatezza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di tentata estorsione (capo 40), sostenendo che le minacce per ottenere 700 euro sarebbero al più riconducibili all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e che non è stata dimostrata la natura illecita del credito (illegittima collegabilità con cessioni di stupefacenti); (2) vizio di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari, deducendo la lontananza temporale dei fatti (2017) rispetto all'ordinanza (2022) e la modesta gravità dell'episodio. In sede di ricorso sono stati anche prodotti argomenti nuovi relativi all'eta della persona all'epoca dei fatti e all'entità della somma richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non avesse fornito elementi univoci idonei a sostenere la qualificazione come tentata estorsione, poiché gli indizi non dimostravano in modo qualificato che il credito fosse di natura illecita (per esempio per cessioni di droga) e non ha applicato correttamente il principio del favor rei in caso di interpretazioni probatorie alternative. Ha inoltre censurato la valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, osservando che i fatti risalgono al 2017 e che l'arresto del 2021 richiederebbe un esame degli sviluppi processuali (attualmente l'imputato era sottoposto a obbligo di dimora). Per tali ragioni la misura cautelare in carcere è stata rimessa al giudizio del giudice di rinvio che dovrà esaminare nuovamente sia la sussistenza dei gravi indizi per il reato di tentata estorsione sia, se del caso, le esigenze cautelari, evitando i vizi motivazionali rilevati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal Tribunale per giustificare l'applicazione della custodia cautelare valutando le esigenze cautelari; attiene al pericolo concreto che la libertà dell'indagato rechi pregiudizio all'accertamento o all'ordine pubblico, ed è pertanto utilizzata per motivare misure custodiali.
art. 275, cod. proc. pen.
Norma menzionata in relazione alle presunzioni di pericolosità; la Corte osserva che i fatti del 2017 non rientrano tra quelli per i quali l'articolo prevede una presunzione e che, quindi, l'attualità del pericolo deve essere valutata con elementi recenti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Disposizioni relative ai motivi di ricorso per cassazione con cui il ricorrente ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla qualificazione del fatto e alla valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
art. 393, cod. pen.
Norma invocata dal ricorrente nella censura di violazione di legge; nella sentenza è richiamata come parametro per contestare la qualificazione giuridica del fatto (contestazione della corretta tipizzazione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020
Giurisprudenza di legittimità che la Corte richiama come criterio dirimente per distinguere estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la differenza principale risiede nell'elemento psicologico e nella presenza, oltre all'interesse del creditore, di una finalità di profitto per terzi; utile per valutare la qualificazione giuridica del comportamento.
Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019 (Inegbedion)
Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019
Precisa la nozione di indizi gravi in tema di misure cautelari: devono consentire una qualificata probabilità di colpevolezza e, in caso di dubbio tra interpretazioni probatorie, deve applicarsi la regola del favor rei.
Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011 (Misseri)
Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011
Citata in relazione al principio del favor rei: quando diversi significati possono essere attribuiti a un fatto probatorio, va preferito quello più favorevole all'indagato, salvo inconciliabilità con elementi univoci contrari.
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022 (Mungiguerra) e Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020 (Barletta)
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020
Giurisprudenza richiamata riguardo all'accertamento del periculum libertatis: per applicare misure cautelari è necessario valutare anche elementi recenti che attestino la persistenza del pericolo, non limitandosi a fatti molto distanti nel tempo.
Massime di principio
- Per distinguere tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni è decisivo l'elemento psicologico: se la condotta persegue soltanto il recupero di un credito giudizialmente tutelabile, può configurarsi esercizio arbitrario; se vi è una finalità di profitto di terzi o una dimensione estorsiva, può configurarsi estorsione.
- In presenza di indizi non univoci la regola del favor rei impone di privilegiare l'interpretazione probatoria più favorevole all'indagato, con esclusione della misura cautelare se non esistono elementi qualificati e convergenti.
- Per l'applicazione di misure cautelari personali è richiesta non soltanto la gravità astratta del fatto, ma l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari: fatti molto remoti richiedono elementi recenti che dimostrino la persistenza del pericolo.
- La mera presenza di precedenti o di arresti non è di per sé sufficiente a giustificare una misura custodiale: occorre valutare gli sviluppi processuali e la misura effettivamente in corso nell'altro procedimento (ad esempio obbligo di dimora invece di custodia).
- Quando la causale del credito non è stata chiarita dagli atti ed esistono elementi contrastanti, non è ammissibile basare una custodia cautelare esclusivamente su inferenze ipotetiche circa la natura illecita del credito.
- Il giudice del riesame e, in caso di impugnazione, la Corte devono motivare in modo specifico e congruente le inferenze tratte dai dati probatori, evitando affermazioni non univoche che possano essere interpretate diversamente in favore dell'indagato.
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