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Sentenza

Sentenza n. 15102/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento del Decreto del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore n. 1876 del 4 novembre 2025 di “approvazione” degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia (per il gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-15 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillo-Facciale settore scientifico-disciplinare MEDS-15° Neurochirurgia) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore che hanno “indicato” il controinteressato quale candidato “maggiormente qualificato” alla chiamata di professore di prima fascia e degli altri atti indicati in ricorso;

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica e individuazione del candidato maggiormente qualificato, nonché gli atti connessi, incluso il successivo decreto di chiamata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010 per la chiamata di un professore universitario di prima fascia nel settore della neurochirurgia. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, delle raccomandazioni e istruzioni ANAC e l’eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti e manifesta irrazionalità, contestando le modalità di formazione della commissione, la mancata considerazione della componente femminile, la mancata verifica dei parametri VQR e una pretesa vicinanza professionale tra il presidente della commissione e il candidato risultato vincitore. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa formulazione, da parte di ciascun commissario, di giudizi individuali preliminari rispetto al giudizio collegiale. Con il terzo motivo ha dedotto l’eccesso di potere per errore nei presupposti, motivazione perplessa, illogica, scalibrata e incongrua, assumendo che la commissione si fosse limitata a riprodurre i criteri del regolamento e del bando senza integrarli con ulteriori elementi specifici. In udienza il ricorrente ha rinunciato agli altri motivi, mantenendo le censure sulla formazione della commissione e sui giudizi di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla composizione della commissione, ha ritenuto legittima la proposta del Consiglio di Facoltà, formulata sulla base dei curricula e dello spessore professionale dei componenti e comprovata dalla documentazione prodotta dall’Università. Ha ribadito che le censure sulla composizione o designazione della commissione non sono autonomamente utili se non accompagnate dall’allegazione di concreti travisamenti o incongruenze incidenti sull’attività valutativa. La mancata presenza di componenti femminili non ha determinato l’illegittimità della procedura: la clausola regolamentare imponeva una rappresentanza equilibrata “ove possibile”, l’Università aveva rappresentato la difficoltà di individuare candidate con i requisiti richiesti e il ricorrente non aveva allegato alcuna discriminazione nei propri confronti. La dedotta vicinanza professionale tra presidente e vincitore è stata ritenuta vaga, indimostrata e priva di dati concreti; i rapporti accademici o lavorativi ordinari non determinano incompatibilità o obbligo di astensione, salvo un rapporto stabile, intenso e caratterizzato da reciproci interessi economici o comunque idoneo a far sorgere un concreto sospetto di parzialità. Anche la censura relativa alla mancata verifica del requisito VQR è stata respinta, poiché tutti i commissari risultavano dotati di adeguata competenza, professionalità e attività scientifica e la censura mirava a un generico controllo della legittimità amministrativa senza incidere sull’effettiva valutazione dei candidati. Il secondo motivo è stato respinto perché il regolamento e il bando richiedevano un giudizio motivato della commissione per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, non giudizi individuali separati di ciascun commissario. La commissione aveva formulato giudizi analitici collegiali sui candidati e un giudizio conclusivo, con punteggi e valutazioni su curriculum, titoli, pubblicazioni e produzione scientifica idonei a rendere percepibili le ragioni della prevalenza del vincitore; in assenza di concreti elementi di illogicità o travisamento, tale metodo è stato ritenuto coerente con la natura comparativa della procedura. Il terzo motivo è stato respinto perché nessuna disposizione imponeva alla commissione di integrare o specificare ulteriormente i criteri già previsti dal regolamento e dal bando, trattandosi di una facoltà discrezionale esercitabile quando i criteri generali non siano sufficientemente dettagliati. Nel caso concreto i criteri erano ritenuti specifici e la commissione li aveva applicati motivando la prevalenza del vincitore sulla base della completezza della formazione, del dottorato, dell’attività di ricerca, didattica e clinica all’estero, della capacità di attrarre fondi, della rilevanza delle pubblicazioni, degli indici bibliometrici e dell’attività assistenziale. Spese compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    Con Decreto Rettorale n. 1458 del 26 giugno 2025, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha indetto la “Procedura di valutazione scientifico didattica ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 a n. 1 professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore”

    La procedura di chiamata a professore di prima fascia è stata indetta nell’ambito della procedura di valutazione scientifico-didattica prevista dall’art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010.

  • art. 8 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, trasferimento e mobilità interna dei professori e ricercatori

    Il Consiglio di Facoltà, nell’ambito della discrezionalità tecnica che gli è propria in questa scelta, ha proposto la nomina dei cinque componenti della Commissione, poi approvata con Decreto Rettorale n. 1712 dell’8 ottobre 2025, sulla base dei curricula dei candidati e alla luce del loro spessore professionale il quale, nelle more processuali, non è più stato contestato dal ricorrente, e secondo un iter che, nei limiti di quanto possa rilevare in questa sede è stato dimostrato dall’ateneo nell’integrazione documentale.

    La scelta dei commissari spetta al Consiglio di Facoltà nell’esercizio di discrezionalità tecnica, sulla base della professionalità documentata, ed è sindacabile solo in presenza di concreti elementi di travisamento o incongruenza incidenti sulla valutazione.

  • art. 8 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, trasferimento e mobilità interna dei professori e ricercatori

    La mancanza di componenti femminili in seno ad una commissione esaminatrice non esplica ex se effetti vizianti delle operazioni concorsuali, potendo rilevare solo in presenza di documentati elementi rivelatori di una condotta discriminatoria serbata in danno di una concorrente di sesso femminile.

    La previsione regolamentare sulla rappresentanza equilibrata di donne e uomini non attribuisce al candidato non nominato commissario una posizione direttamente tutelabile e l’assenza di componenti femminili non vizia automaticamente la procedura, salvo prova di una concreta discriminazione.

  • art. 9 del Regolamento concorsi

    Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

    Il regolamento richiede un giudizio motivato della commissione su ciascun candidato e un giudizio conclusivo comparativo, ma non impone la previa redazione di giudizi individuali separati da parte di ogni commissario.

  • art. 6 del Bando

    Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formula un motivato giudizio per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura.

    Il bando conferma che la valutazione può essere espressa collegialmente, purché siano motivati sia il giudizio relativo a ciascun candidato sia la conclusione comparativa.

  • art. 9 del Regolamento concorsi

    Essendo, dunque, i riportati criteri sufficientemente specifici non è irragionevole che la commissione abbia discrezionalmente ritenuto di non doverli ulteriormente dettagliare.

    Quando i criteri del regolamento e del bando sono sufficientemente specifici, la commissione non è obbligata a introdurre ulteriori sottocriteri o specificazioni, potendo scegliere discrezionalmente di applicare quelli già fissati.

  • art. 6 del Bando

    La commissione ha correttamente motivato la prevalenza del vincitore sugli altri concorrenti applicando proprio i criteri indicati e facendo prevalere un approccio sostanziale alle voci di valutazione.

    La motivazione del giudizio comparativo è legittima quando applica concretamente i criteri della lex specialis e indica gli elementi sostanziali che rendono prevalente il candidato prescelto.

  • art. 56 c.p.a.

    In data 07.01.2026, veniva respinta l’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. e, contestualmente, venivano dimidiati i termini previsti per la trattazione collegiale della domanda cautelare.

    La domanda cautelare monocratica proposta dal ricorrente è stata respinta; il provvedimento cautelare non ha inciso sull’esito della decisione di merito.

Massime di principio

  • Le censure sulla composizione o sulle modalità di designazione di una commissione giudicatrice non sono autonomamente fondate sulla mera allegazione di irregolarità formali, ma devono evidenziare concreti travisamenti, incongruenze o effetti pregiudizievoli sull’attività valutativa e sull’esito della procedura.
  • Le disposizioni sulla rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle commissioni di concorso non determinano automaticamente l’illegittimità della procedura in caso di assenza di componenti femminili; occorre allegare e dimostrare una concreta discriminazione o un pregiudizio giuridicamente rilevante, oltre alla verifica della clausola normativa che renda la rappresentanza possibile in concreto.
  • I rapporti accademici, lavorativi o di conoscenza personale tra commissario e candidato non comportano di per sé incompatibilità o obbligo di astensione; tale effetto richiede la prova di un rapporto stabile e particolarmente intenso, con reciproci interessi economici o comunque idoneo a far sorgere un concreto sospetto di parzialità del giudizio.
  • Quando il regolamento e il bando richiedono un giudizio motivato per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, la commissione può esprimere valutazioni collegiali senza previa redazione di giudizi individuali separati da parte di ogni commissario, purché siano percepibili le ragioni della comparazione e non emergano illogicità o travisamenti.
  • La commissione giudicatrice non è obbligata a integrare o specificare ulteriormente criteri di valutazione già sufficientemente determinati dal regolamento e dal bando; l’introduzione di ulteriori criteri o sottocriteri costituisce una facoltà discrezionale, esercitabile quando la disciplina generale non consenta una valutazione adeguatamente calibrata.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione comparativa dei candidati non sostituisce il giudizio tecnico della commissione e può condurre all’annullamento solo in presenza di errori, travisamenti, illogicità manifeste o carenze motivazionali concretamente dimostrate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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