Sentenza n. 13291/2026 - Roma, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia della Prefettura di Roma e del Ministero dell’Interno rispetto all’istanza di accesso al circuito nazionale di accoglienza, presentata in occasione della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. L’Amministrazione, pur a fronte di un’istanza ritualmente presentata, non ha adottato entro il termine di legge un provvedimento espresso. Il silenzio è stato censurato per violazione degli obblighi posti dal d.lgs. n. 142/2015 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, dell’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, nonché dei principi di legalità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il giudizio è stato definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza. Ha affermato che l’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per indisponibilità di posti. L’inserimento in una lista di attesa è stato qualificato come atto interlocutorio inidoneo a soddisfare l’obbligo amministrativo; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione. Il requisito della vulnerabilità eccezionale e documentata non è necessario per l’accesso ordinario alle misure di accoglienza, rilevando soltanto per le particolari misure dedicate alle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, previa istanza del ricorrente, provvederà un Commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, anche tramite funzionario delegato, entro i successivi trenta giorni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge.
art. 97 Cost.
Il silenzio inadempiente rispetto all’istanza di accoglienza contrasta con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
d.lgs. 142/2015
Pone a carico dell’Amministrazione obblighi specifici di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza in favore dei richiedenti protezione internazionale.
art. 9 e art. 11 d.lgs. 142/2015
Individuano le strutture nelle quali deve essere disposta l’accoglienza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge.
art. 17 d.lgs. 142/2015
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
La vulnerabilità costituisce presupposto per le particolari misure riferite alle persone vulnerabili, ma non è requisito generale per l’accesso alle ordinarie misure di accoglienza.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti.
direttiva 2013/33/UE
L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato.
Massime di principio
- L’Amministrazione competente deve concludere con un provvedimento espresso, entro il termine di legge, il procedimento avviato dall’istanza di ammissione alle misure di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale.
- L’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o sospeso per indisponibilità di posti o per mere difficoltà organizzative dell’Amministrazione.
- L’inserimento del richiedente in una lista di attesa non soddisfa l’obbligo di provvedere sull’istanza di accoglienza; le esigenze organizzative possono incidere sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione.
- L’assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non preclude l’accesso alle ordinarie misure di accoglienza, poiché tale requisito rileva esclusivamente per le particolari misure destinate alle persone vulnerabili ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 142/2015.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può fissare un termine per l’adozione del provvedimento espresso e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
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