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Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della Determinazione n. 198 del 09/10/2025 contenente l'aggiudicazione della gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo - SIMOG ID gara 8999947, con riferimento all'aggiudicazione del Lotto n. 2 - CIG 9714660709; - della Determinazione n. 380 del 12/12/2022 del Dirigente Amministrativo dell'ARIC (oggi Areacom) di indizione della gara e approvazione atti di gara;- del Bando della gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l'affidamento del servizio di pulizia occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16/12/2022; - del Disciplinare di gara (e dell'art. 3 del Disciplinare) nella parte in cui stabilisce un vincolo di aggiudicazione ad un solo Lotto; - del Capitolato Tecnico (artt. 3.2-10), del Disciplinare (art. 18.1), dello Schema di Convenzione e di tutta la documentazione di gara (allegati compresi) poiché si pone in contrasto e non ottempera al D.M. 29/01/2021 in materia di Criteri Minimi Ambientali; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Capitolato Tecnico, la modulistica predisposta dalla centrale di committenza, lo Schema di Convenzione, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato, ove prevede il vincolo di aggiudicazione e ove non rispetta i CAM; - del verbale unico del 15/11/2024 della Commissione Giudicatrice riepilogativo delle sedute pubbliche del 24/01/2024 e 01/10/2024 nonché delle sedute riservate (non indicate nella data e non verbalizzate nelle attività espletate); - di tutti gli atti (consequenziali, connessi e conseguenti) successivamente adottati con riferimento alla gara, tra cui: (i) i chiarimenti resi in gara, con particolare riferimento a quelli relativi all'applicazione del vincolo di aggiudicazione (13, 21, 26, 30, 36, 52, 56, 72); (ii) tutte le Determinazioni di rettifica e proroga dei termini di presentazione delle offerte (Determine n. 21 del 22/02/2022, n. 17 del 19/01/2023, n. 15 del 16/02/2023, n. 69 del 15/03/2023, n. 47 del 17/03/2023, n. 62 del 28/03/2023); (iii) il verbale n. 1 del seggio di gara in data 20/04/2023; (iv) la Determinazione n. 394 del 21/12/2023 di nomina della Commissione; (v) il verbale unico del 15/11/2024 della Commissione Giudicatrice e tutte le tabelle contenenti i punteggi tecnici ed economici; (vi) il verbale a firma della Commissione giudicatrice relativo alla Seduta pubblica virtuale del 13/03/2025; (vii) il verbale unico di verifica sospetta anomalia del 08.09.2025 a firma del RUP; (viii) il verbale di verifica busta A a firma del RUP prot. 4326 del 09.10.2025; (ix) i provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione; e per la declaratoria dell'inefficacia della convenzione/contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a: - in via principale: in accoglimento del I motivo di ricorso, accertata l'illegittimità, e la necessaria disapplicazione, del vincolo di aggiudicazione apposto nella documentazione di gara, condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali per disapplicare il vincolo di aggiudicazione, con ogni effetto e conseguenza di legge, come indicato nel corpo del ricorso; - in via subordinata: - in accoglimento del motivo I, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in accoglimento del motivo II, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in accoglimento del motivo III, condannare le P.A. alla rinnovazione integrale della procedura di gara emendando i vizi censurati; - in via di ulteriore subordine, in accoglimento del motivo III, condannare la P.A. alla rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche emendando i vizi censurati, se del caso nominando una nuova Commissione giudicatrice; con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che non sono stati forniti gli atti della procedura) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 10\2\2026: per l’annullamento, con i presenti motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, previa sospensione cautelare, - della Determinazione n. 235 del 30/12/2025 avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – SIMOG ID gara 8833379. Provvedimento di esclusione ditta Dussmann Service S.r.l. per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante” e della comunicazione a portale dell’adozione della Determina, avvenuta in data 30/12/2025; - della Determinazione n. 7 del 13/01/2026 avente ad oggetto “Rettifica graduatoria finale a seguito della determinazione n. 235 del 30/12/2025” e della nota di comunicazione di tale Determinazione in data 14/01/2026; - della nota prot. 4376 del 15/10/2025 con cui è stata richiesta la trasmissione degli elenchi del personale; - della nota prot. 4779 del 10/11/2025 con cui è stato sollecitato l’invio degli elenchi; - ove occorrer possa, dell’art. 27 del Disciplinare ove interpretato nel senso fatto proprio da Areacom nonché ove interpretato nel senso di prevedere a carico del gestore uscente un onere ulteriore e differente rispetto a quello indicato dal CCNL Multiservizi, ossia un obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della documentazione afferente i lavoratori impiegati nel servizio; - degli eventuali atti di segnalazione trasmessi dal RUP all’ANAC e all’AGCM; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento di esclusione di Dussmann Service S.r.l. dalla gara; e per la declaratoria dell’inefficacia della convenzione/contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con l’aggiudicatario del Lotto oggetto di causa; e per la conseguente condannadelle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a: (i) in via preliminare, in accoglimento dei motivi aggiunti di ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di esclusione di Dussmann Service S.r.l., condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali all’annullamento dell’esclusione, con ogni effetto e conseguenza di legge, (ii) una volta accolti i motivi aggiunti di ricorso, scrutinare il ricorso principale ed accoglierlo, con le statuizioni tutte di cui all’epigrafe del ricorso principale. con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure differenti da quelle qui esposte (considerato che non sono stati forniti gli atti della procedura) e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 9\4\2026: per l’annullamento, oltre a tutti gli atti gravati col ricorso principale e con i I motivi aggiunti di ricorso, - della Determinazione n. 66 del 24/02/2026 avente ad oggetto “gara comunitaria a procedura aperta suddivisa in quattro lotti per l’affidamento del servizio di pulizia occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo – SIMOG ID gara 8833379. Conferma con integrazioni e nuove motivazioni dell’esclusione ditta DUSSMANN SERVICE S.r.l. per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante. Revoca aggiudicazione Lotto 1 ed esclusione dai Lotti 1, 2, 3 e 4” e della comunicazione dell’adozione della Determina (nota prot. 869/26 del 24/02/2026); - delle note prot. 454 del 02/02/2026, prot. 668 del 13/02/2026, prot. 754 del 17/02/2026; - ove occorrer possa, delle note prot. 4376 del 15/10/2025 e prot. 4779 del 10/11/2025, già gravate coi I motivi aggiunti di ricorso; - ove occorrer possa, dell’art. 27 del Disciplinare (già gravato con i I motivi aggiunti) ove interpretato nel senso di prevedere a carico del gestore uscente un onere ulteriore e differente rispetto a quello indicato dal CCNL Multiservizi, ossia un obbligo di presentazione, a pena di esclusione, della documentazione afferente i lavoratori impiegati nel servizio; - di tutti gli eventuali atti di segnalazione trasmessi dal RUP all’ANAC e all’AGCM; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al provvedimento di esclusione di Dussmann Service S.r.l. dalla gara e di revoca dell’aggiudicazione sul Lotto n. 1; e per la declaratoria dell’inefficacia della convenzione/contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, con l’aggiudicatario del Lotto oggetto di causa; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a: (i) in via preliminare, in accoglimento del presente atto e dei primi motivi aggiunti di ricorso, accertata l’illegittimità del provvedimento di esclusione e revoca dell’aggiudicazione di Dussmann Service S.r.l., condannare le P.A. ad adottare tutti gli atti consequenziali all’annullamento, con ogni effetto e conseguenza di legge; (ii) una volta accolti i motivi aggiunti di ricorso, scrutinare il ricorso principale ed accoglierlo, con le statuizioni tutte di cui all’epigrafe del ricorso principale; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.

Giustizia amministrativa202500545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di aggiudicazione della gara per il servizio di pulizia e, con motivi aggiunti, provvedimenti di esclusione dell'impresa e di revoca dell'aggiudicazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento del servizio di pulizia delle aziende sanitarie regionali. Il ricorso principale censura, tra l'altro, il vincolo di aggiudicazione a un solo lotto, ritenuto illegittimo, e la non conformità della documentazione di gara ai criteri minimi ambientali, nonché gli atti della commissione e le operazioni di valutazione. Con il primo atto di motivi aggiunti sono stati impugnati il provvedimento di esclusione per grave illecito professionale e abuso di posizione dominante, la rettifica della graduatoria e gli atti relativi alla richiesta degli elenchi del personale, deducendo anche l'illegittima imposizione di un onere documentale ulteriore rispetto a quello previsto dal CCNL Multiservizi. Con il secondo atto di motivi aggiunti sono stati impugnati il provvedimento che ha confermato e integrato le motivazioni dell'esclusione, ha revocato l'aggiudicazione del Lotto 1 ed escluso l'impresa da tutti i lotti, nonché gli atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, una parte controinteressata ha chiesto l'esibizione degli atti impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti e degli atti in essi richiamati, rilevando che l'amministrazione li aveva depositati solo parzialmente e con oscuramenti motivati da esigenze di riservatezza di terzi. L'amministrazione ha chiesto che l'istanza fosse esaminata in contraddittorio, anche mediante collegamento telematico.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle censure né la domanda cautelare. Ha ritenuto che l'art. 65 c.p.a. non imponga una specifica fase di contraddittorio orale o da remoto sull'istanza istruttoria, potendo il contraddittorio essere assicurato mediante produzioni scritte. Ha inoltre ritenuto necessaria, per la completezza dell'istruttoria e per consentire alle parti e al giudice la cognizione delle vicende poste a fondamento dell'esclusione, l'acquisizione integrale degli atti impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti e di quelli richiamati nell'istanza esibitoria. L'amministrazione dovrà depositare tali atti entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, potendo oscurare soltanto i nominativi e i dati riferibili a soggetti terzi estranei al procedimento. Non sono state ravvisate esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale tali da giustificare ulteriori limitazioni alla produzione o alla visione degli atti: le vicende, anche di rilievo penale, riguardanti la ricorrente e i suoi organi sociali costituiscono infatti oggetto diretto del giudizio e non possono essere sottratte alla cognizione del giudice e delle parti. Ogni ulteriore questione istruttoria è stata rimessa al Collegio, in vista dell'udienza di merito già fissata.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli obblighi dell'amministrazione relativi al deposito del provvedimento impugnato e degli atti del giudizio.

  • art. 65, comma 1, c.p.a.

    il presidente della sezione (…) adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria

    Attribuisce al presidente della sezione il potere di adottare, su istanza motivata, gli ordini necessari a completare l'istruttoria.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    ove l’amministrazione non provveda al deposito del provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell’articolo 46, il presidente (…) ordina, anche su istanza di parte, l’esibizione degli atti e dei documenti nel termine e nei modi opportuni

    Consente di ordinare all'amministrazione l'esibizione degli atti e dei documenti non depositati, stabilendo termine e modalità; la disposizione non impone una specifica udienza o fase di contraddittorio orale tra le parti.

Massime di principio

  • Nell'ambito dei poteri istruttori previsti dall'art. 65 c.p.a., il presidente della sezione può ordinare all'amministrazione l'esibizione degli atti impugnati e di quelli richiamati quando il loro deposito sia incompleto e ciò sia necessario per assicurare la completezza dell'istruttoria.
  • L'art. 65 c.p.a. non impone che l'istanza di esibizione sia deliberata attraverso una fase di contraddittorio orale o mediante collegamento telematico; il contraddittorio può essere garantito anche mediante produzioni scritte.
  • Quando le ragioni poste a fondamento dell'esclusione da una gara riguardano direttamente l'impresa ricorrente e i suoi organi sociali, tali vicende costituiscono oggetto proprio del giudizio e non possono essere sottratte alla cognizione del giudice e delle parti per generiche esigenze di riservatezza.
  • Nel disporre l'esibizione degli atti, la tutela della riservatezza dei soggetti estranei al giudizio può essere assicurata mediante il solo oscuramento dei nominativi o dei dati ad essi riferibili, ove non siano prospettate specifiche esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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