Sentenza del 16/03/2016 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Giudicato esterno - Obbligazione solidale - Rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rilevanza del giudicato esterno nell'ambito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, in presenza di un'obbligazione solidale tra più soggetti. Il principio esaminato è se il contribuente possa invocare una sentenza favorevole pronunciata nei confronti di un altro coobbligato solidale. La Corte ha escluso l'esistenza di una speciale "super-solidarietà" tributaria, ritenendo applicabile la disciplina civilistica ordinaria della solidarietà.
La decisione
È stato affermato che, anche in materia tributaria, la solidarietà segue l'art. 1306 c.c. Ne consegue che la sentenza favorevole ottenuta da uno dei coobbligati può essere opposta dagli altri soltanto nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma della norma, salvo che la sentenza dipenda da ragioni personali del coobbligato vittorioso. Non è quindi riconosciuta un'efficacia automatica e generalizzata del giudicato favorevole nei confronti di tutti i coobbligati.
Norme richiamate
Art. 1306 del codice civile
La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al debitore.
La norma disciplina gli effetti della sentenza nei rapporti di solidarietà passiva: il giudicato sfavorevole non si estende automaticamente agli altri coobbligati, mentre quello favorevole può essere fatto valere dagli altri, con i limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali non opera, di regola, una speciale estensione automatica del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato.
- Un coobbligato può invocare la sentenza favorevole resa in un diverso giudizio solo verificando i presupposti dell'art. 1306, comma 2, c.c. e l'assenza di ragioni personali riferibili esclusivamente al soggetto vittorioso.
- La solidarietà tributaria, salvo specifiche disposizioni di legge, segue i principi civilistici ordinari e non consente di presumere una responsabilità o un'estensione del giudicato più ampia di quella prevista dal codice civile.
- Per valutare l'opponibilità di una sentenza favorevole occorre confrontare il titolo dell'obbligazione, le questioni decise e le ragioni poste a fondamento della decisione nei confronti dei diversi coobbligati.
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