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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21549/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi promossa da C.I.S. e dichiarato l'improseguibilità delle procedure esecutive immobiliari riunite. Il ricorrente deduceva, in particolare, la violazione di norme in materia di esecuzione forzata e di termini (omesso versamento del fondo spese richiesto dal notaio delegato; illegittimità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento operata da terzo/altro creditore) e, in un motivo separato, prospettava una censura costituzionale e sistematica relativa all'efficienza del processo esecutivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo costituzionale/sistematico (secondo motivo), ha rigettato il terzo motivo relativo alla illegittimità della rinnovazione operata da soggetto diverso, e ha invece accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'inottemperanza del creditore al termine fissato dal giudice per il versamento del fondo spese al professionista delegato integri ragione valida per la chiusura anticipata del processo esecutivo. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catania ad diverso giudicante per nuovo giudizio e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Inoltre è stato escluso l'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater dell'art.13 del DPR 115/2002 per il giudizio di impugnazione, nella misura indicata nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla sospensione dell'esecuzione e alla successiva istanza di riassunzione: disciplina la sospensione per esigenze cautelari e le relative conseguenze procedurali, rilevante per valutare l'operato del creditore dopo la sospensione.

  • art. 187-bis disposizioni attuative cod. proc. civ.

    art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ.

    Individua e conferma casi di chiusura anticipata del processo esecutivo; la Corte lo utilizza per inquadrare l'omesso versamento del fondo spese come ipotesi idonea a impedire il raggiungimento dello scopo dell'esecuzione.

  • D.P.R. 115/2002, art. 8

    Stabilisce che alcune spese necessarie al processo esecutivo possono essere anticipate dal creditore (fondo spese) e rimborsate come spese privilegiate; la mancata anticipazione richiesta dal giudice può determinare l'impossibilità di proseguire la procedura.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002

    Previsione citata in ordine all'obbligo di versamento di importo aggiuntivo per l'impugnazione; la Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, esclude l'applicazione di tale comma a carico del ricorrente per quanto rilevante nella decisione.

  • art. 2770 cod. civ.

    Richiamato per qualificare come spese rimborsabili e privilegiate quelle anticipate per consentire la prosecuzione della procedura esecutiva.

  • artt. 2668-bis e 2668-ter cod. civ.

    art. 2668-bis e 2668-ter c.c.

    Riferiti alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento e agli effetti pubblicitari; la Corte li menziona nel quadro delle censure sulla rinnovazione e della necessità/efficacia dell'atto pubblico di trascrizione.

  • art. 2666 cod. civ.

    Citato nel terzo motivo relativo alla legittimazione alla rinnovazione e agli effetti delle trascrizioni; la Corte ne interpreta l'ambito in combinato con la natura esterna della trascrizione.

  • artt. 100, 500, 564 cod. proc. civ.

    art. 100, 500, 564 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente nel terzo motivo circa la legittimazione agli atti di rinnovazione; la Corte ritiene che la rinnovazione, in caso di procedura riunita, possa essere compiuta dal procedente munito di titolo nei confronti di uno dei coesecutati a vantaggio dell'unica vendita.

  • Legge 24 marzo 2001, n. 89

    Menziata in relazione alla normativa sull'equa riparazione per durata eccessiva del processo; la Corte richiama l'onere probatorio del debitore che lamenta la durata per ottenere una riparazione.

  • Costituzione, art. 111 e leggi riformatrici processuali (L. 80/2005, L. 263/2005, L. 52/2006)

    art. 111 Cost.; L. 80/2005; L. 263/2005; L. 52/2006

    Riferite nel motivo sistemico; la Corte dichiara inammissibile la censura generica di violazione dell'assetto normativo e ricorda che non è consentita una prospettazione vaga ma solo la deduzione di specifiche norme violate.

Massime di principio

  • L'omesso versamento, entro il termine fissato dal giudice dell'esecuzione, del fondo spese richiesto per consentire le operazioni delegate (es. vendita) costituisce causa idonea a impedire il raggiungimento dello scopo del processo esecutivo e legittima la chiusura anticipata della procedura.
  • Spetta al creditore che ha l'onere di anticipare spese essenziali per la prosecuzione dell'esecuzione richiedere preventivamente al giudice la proroga del termine o, se decorso, la rimessione in termini e provare tempestivamente le ragioni giustificative; dubbi o incertezze sollevati dopo la scadenza non sono idonei a giustificare l'inottemperanza.
  • La rinnovazione della trascrizione del pignoramento è un atto avente efficacia pubblicitaria esterna e può produrre effetti anche se materialmente compiuta da soggetto diverso da quello che ha titolo nei confronti di uno soltanto dei coesecutati, specie in caso di procedure riunite su quote dello stesso bene, ove l'atto risponda all'interesse concreto alla prosecuzione unitaria.
  • Il debitore che lamenta la lentezza o l'inefficienza del processo esecutivo non può proporre censure generiche sul sistema normativo: deve allegare e provare uno specifico, concreto interesse alla celerità e il danno subito per ottenere eventuale riparazione.
  • Le spese necessarie per la conservazione e per porre in vendita il bene pignorato sono strumentali alla procedura e rimborsabili come spese privilegiate se anticipate dal creditore; la loro mancata anticipazione, quando espressamente richiesta dal giudice, ha rilevanza decisiva.

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