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Sentenza

Sentenza n. 4383/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania.

Giustizia amministrativa202509260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito all'estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento titolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto a un'istanza diretta al riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento, in ragione della presentazione di un'istanza privata, della titolarità di una situazione giuridica legittimante e dell'inutile decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio rilevante: l'esistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale ministeriale preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • l. 241/1990

    termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990

    Il decorso inutile del termine generale, in presenza di un'istanza privata e di un obbligo di provvedere, integra il presupposto temporale dell'azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • La presentazione di un'istanza privata, quando l'amministrazione è titolare del potere di adottare il provvedimento richiesto e il termine di conclusione del procedimento è inutilmente decorso, consente di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento.
  • L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità della domanda.
  • L'accertamento dell'inerzia comporta l'ordine giudiziale all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato; in caso di perdurante inottemperanza può essere nominato un commissario ad acta, anche contestualmente alla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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