Cassazione Civile, Ordinanza n. 25519/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo della società edilizia, chiedendo il riconoscimento in privilegio ipotecario dei ratei insoluti relativi a un mutuo fondiario del 2009. Il giudice delegato aveva escluso il privilegio, rilevando incertezza sull’identità dei beni ipotecati e la non emendabilità dell’iscrizione mediante rettifica; il Tribunale di Paola, con decreto reso nell’opposizione ex art. 98 L.F. e comunicato il 31 gennaio 2022, aveva rigettato l’opposizione. Sulla base della CTU svolta nella procedura esecutiva immobiliare, il Tribunale aveva ritenuto che il fabbricato indicato nell’atto di mutuo e nella nota d’iscrizione come particella 822 sub 2 fosse traslato e ruotato rispetto alla collocazione catastale, ricadesse in gran parte sulla particella 824 e, per alcune porzioni, su strada vicinale e terreni intestati a terzi. Aveva quindi ravvisato sia incertezza nell’identificazione dell’immobile gravato, sia l’iscrizione parziale su beni altrui, con conseguente invalidità dell’ipoteca. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge, sostenendo che l’immobile era identificato con precisione nell’atto e nella nota, anche mediante i confini, e che l’ipoteca si estendeva alle porzioni dell’edificio incorporate nel bene; 2) vizio logico-motivazionale e omessa considerazione delle contestazioni sulla proprietà degli immobili e delle risultanze documentali; 3) omesso esame e travisamento di prove documentali e della CTU, che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato l’identità del bene e la proprietà della società; 4) mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in opposizione, che sarebbero stati decisivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il decreto impugnato poggiava su due autonome rationes: l’incertezza sull’identità dei beni ipotecati e l’iscrizione dell’ipoteca, per alcune porzioni, su beni altrui. Poiché la ricorrente non aveva contestato specificamente la seconda ratio, le censure rivolte alla prima erano comunque inidonee a scalfire la decisione. Inoltre, la valutazione dell’incertezza identificativa costituiva apprezzamento di merito, non riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivato; l’argomento dei confini non si confrontava con l’accertamento che il bene, pur tenuto conto dei confini, risultava traslato e ricadeva su particelle diverse da quella indicata nell’iscrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio logico-motivazionale denunciato non corrispondeva al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma sollecitava una rilettura delle prove e della CTU, mentre il Tribunale aveva esaminato i fatti ritenuti rilevanti. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non essendo state precisate le ragioni della decisività delle prove non ammesse. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché la curatela intimata non si era difesa. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2841 c.c.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto.
L’iscrizione ipotecaria è invalida e non può essere sanata mediante rettifica quando l’errore della nota genera incertezza su elementi essenziali, fra cui l’identificazione del bene dato in garanzia; le omissioni o incertezze relative ad altri aspetti sono invece emendabili.
art. 2822 c.c.
Il Tribunale ha invero affermato che l’ipoteca è invalida perché, da un lato, induce incertezza sull’identità dei beni gravati (2841 c.c.); e, dall’altro, perché è iscritta in parte su beni altrui (2822 c.c.).
La decisione considera invalida l’ipoteca anche quando la garanzia risulta iscritta, in tutto o in parte, su beni appartenenti a terzi.
art. 2826 c.c.
Ma tale affermazione – oltre ad essere irrilevante alla luce di quanto disposto dall’art. 2826 cod. civ. (che, nell’indicare gli elementi di identificazione del bene per i fini che qui interessano, non menziona anche i confini) – non si confronta neanche con il contenuto decisorio del provvedimento qui impugnato che, nella sostanza, ha affermato che l’immobile, tenuto conto anche dei confini, risultava comunque traslato e ruotato di diversi metri, posto che l’ipoteca era stata iscritta sulla particella 822 sub. 2, mentre l’immobile ricadeva in gran parte sulla particella 824, sempre di proprietà della ricorrente; con l’ulteriore conseguenza che non era dato comprendere (e di qui la sopra evidenziata “incertezza”) su quale delle due particelle si volesse iscrivere la garanzia da parte del creditore.
Ai fini dell’identificazione del bene ipotecato, l’art. 2826 c.c. non impone di indicare i confini; la loro indicazione non supera comunque l’incertezza quando gli accertamenti di merito evidenzino una divergenza tra il bene iscritto e quello effettivamente individuato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Chi denuncia l’omesso esame deve individuare il fatto storico, indicare da quali dati risulta, precisare come e quando sia stato discusso e illustrarne la decisività; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
La deduzione del vizio di omesso esame deve rispettare gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli elementi previsti dalla norma; la Corte non è chiamata a riesaminare genericamente il materiale probatorio.
art. 98 L.F.
La norma è richiamata quale base del procedimento di opposizione allo stato passivo, ma la Corte non ne fornisce un’interpretazione sostanziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di esito che ne ricorra i presupposti, è dovuto dalla parte ricorrente l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- L’iscrizione ipotecaria è invalida, e il vizio non è emendabile mediante rettifica, quando un’omissione o inesattezza della nota genera incertezza sull’identificazione del bene dato in garanzia; le incertezze relative ad aspetti non essenziali possono invece essere rettificate.
- La valutazione dell’incertezza circa l’identità del bene gravato da ipoteca, quando sorretta da motivazione adeguata, costituisce apprezzamento di merito non riesaminabile in cassazione.
- La censura di una ratio decidendi autonoma non consente di ottenere la cassazione della decisione se resta incontestata un’altra ratio, da sola idonea a sorreggerla.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, discusso e decisivo, con specificazione dei dati da cui risulta e delle circostanze della sua discussione; non coincide con la richiesta di rivalutare prove o risultanze peritali.
- La mancata ammissione di prove non può essere censurata con una doglianza generica: occorre indicare le ragioni per cui i mezzi istruttori richiesti sarebbero stati decisivi.
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