Sentenza n. 240/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 637/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 dicembre 2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire al ricorrente l'importo nominale di € 2.000,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, producendo la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma il 27 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'omesso adempimento. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'inadempimento risultava non contestato e il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Poiché, prima della decisione, il Ministero ha versato quanto dovuto, la pretesa sostanziale del ricorrente si è estinta e il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio; sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell'ottemperanza in presenza di un giudicato ineseguito e di un inadempimento dell'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine è decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione, il termine legale per l'adempimento sia decorso e l'inadempimento risulti documentato; per le amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione effettuata a un domicilio digitale idoneo.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, ma le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'adempimento sia avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.
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