Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 240/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 637/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 dicembre 2023. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire al ricorrente l'importo nominale di € 2.000,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, producendo la certificazione del passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Parma il 27 febbraio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'omesso adempimento. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inizialmente sussistenti i presupposti per l'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'inadempimento risultava non contestato e il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Poiché, prima della decisione, il Ministero ha versato quanto dovuto, la pretesa sostanziale del ricorrente si è estinta e il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio; sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell'ottemperanza in presenza di un giudicato ineseguito e di un inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine è decorso dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione, il termine legale per l'adempimento sia decorso e l'inadempimento risulti documentato; per le amministrazioni dello Stato, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione effettuata a un domicilio digitale idoneo.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, ma le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'adempimento sia avvenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.