Cassazione Civile, Ordinanza n. 17139/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un medico aveva chiesto al giudice l'accertamento del proprio diritto a percepire somme asseritamente dovute per l'attività svolta dal 2004 al 2014 quale componente della Commissione per il riconoscimento delle minorazioni civili. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, sulla base di una consulenza tecnica contabile, condannando l'azienda sanitaria al pagamento di una somma residua. L'azienda aveva proposto appello sostenendo di avere già corrisposto quanto dovuto, producendo mandati di pagamento, cedolini paga e bonifici; la corte d'appello aveva accolto il gravame ritenendo che dagli statini paga e dagli altri dati contabili risultasse l'avvenuto accredito delle somme. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto violazione della disciplina sulla prova documentale e degli artt. 115, 116 e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto sufficiente, come prova del pagamento, una dichiarazione interna e i dati dei cedolini non quietanzati, nonché che avesse fondato il convincimento su una presunzione ritenuta inammissibile e su una valutazione probatoria non consentita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazione di legge e delle norme sulla prova, mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e quindi una revisione del giudizio di fatto compiuto dalla corte d'appello. Ha osservato che il giudice di merito aveva valorizzato complessivamente i cedolini paga e gli altri elementi contabili, ritenendoli idonei a dimostrare l'avvenuto accredito delle somme, e che il ricorrente non aveva dedotto un vero errore sull'attribuzione dell'onere della prova né l'utilizzo di prove non dedotte o di prove legali disattese. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3
richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prova del pagamento delle somme dovute al lavoratore; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo le censure inammissibili perché dirette alla rivalutazione del fatto.
art. 115 c.p.c.
la violazione può essere dedotta solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali; non se si contesta la ponderazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, o abbia disatteso prove legali; non se si contesta che abbia dato maggior forza ad alcune risultanze rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo quando l'onere della prova venga erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata secondo le regole legali; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorrente mirasse in realtà a contraddire il fatto estintivo già dimostrato dalla controparte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge, ma la Corte ha qualificato le doglianze come tentativo di nuova valutazione dei fatti, quindi non sindacabile in cassazione.
art. 2721 c.c.
richiamato nella doglianza sull'asserita utilizzazione di una presunzione inammissibile; la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione sostanziale.
art. 2726 c.c.
richiamato insieme agli artt. 2721 e 2729 c.c. nel motivo di ricorso; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse fondato il giudizio su una presunzione vietata.
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare l'uso di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la corte d'appello avesse invece effettuato una valutazione complessiva delle prove documentali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, poiché l'apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici specifici.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono, non quando selezioni e valuti diversamente le risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione soltanto se l'onere della prova sia stato erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella che ne è gravata per legge; non basta contestare la persuasività della prova ritenuta dal giudice di merito.
- Il pagamento o altro fatto estintivo dell'obbligazione può essere ritenuto provato dal giudice di merito attraverso una valutazione complessiva di documenti contabili e dati tracciabili, senza necessità di aderire alla tesi della parte che pretende un diverso standard di dimostrazione.
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