Sentenza n. 2198/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio e successivo diniego comunale sull’istanza di attivazione e definizione del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, nonché il diniego espresso successivamente annullato in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza del 17 ottobre 2025, volta ad attivare il procedimento di acquisizione sanante relativo a un’area di loro dante causa, trasformata e stabilmente destinata a viabilità pubblica. La nota comunale del 14 novembre 2025, con la quale l’Amministrazione dichiarava di non disporre di riscontri documentali e di stare svolgendo verifiche, è stata ritenuta dai ricorrenti meramente interlocutoria e inidonea a concludere il procedimento. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento espresso di rigetto del 3 febbraio 2026, fondato sulla mancata produzione del titolo di provenienza e sull’insufficienza delle risultanze catastali. I ricorrenti hanno dedotto difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, obbligo dell’Amministrazione di acquisire d’ufficio gli elementi disponibili, sufficiente specificità dell’istanza, violazione dell’obbligo di provvedere e omessa comunicazione del preavviso di rigetto e richiesta di integrazioni documentali. Il Comune ha sostenuto l’inammissibilità e infondatezza del ricorso, la carenza di legittimazione, l’assenza dei presupposti dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e la natura discrezionale dell’acquisizione sanante; ha inoltre rappresentato di avere successivamente avviato il procedimento e, con nota del 20 marzo 2026, annullato in autotutela il diniego e comunicato l’avvio della determinazione dell’indennizzo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune, nelle more del giudizio, ha annullato in autotutela il diniego e ha avviato il procedimento di acquisizione sanante. Il Collegio ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale e ha condannato il Comune al pagamento delle spese, liquidate in € 3.600,00 oltre accessori. Ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha ritenuto fondate le censure dei ricorrenti: l’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 impone all’Amministrazione di esaminare l’istanza del proprietario e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, pur restando discrezionale la decisione finale sull’acquisizione o sulla restituzione. La nota del 14 novembre 2025 aveva natura meramente interlocutoria e non definiva il procedimento. Le successive attività istruttorie erano state avviate quando i termini per provvedere erano già scaduti; la complessità dell’istruttoria non consentiva di dilatare autonomamente i termini. Se l’istanza fosse stata carente, il Comune avrebbe dovuto chiedere tempestivamente integrazioni e, in mancanza, decidere sulla base degli elementi disponibili. Le difese dell’Amministrazione non sono state ritenute idonee a giustificare la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
specifico obbligo giuridico della P.A. di esaminare le istanze dei proprietari volte ad attivare il procedimento di acquisizione sanante di beni illegittimamente appresi per scopi di pubblico interesse
L’Amministrazione deve esaminare e definire con un provvedimento espresso l’istanza del proprietario; resta discrezionale la valutazione comparativa degli interessi e la decisione finale sull’acquisizione o sulla restituzione del bene.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’Amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; la decisione può essere resa in forma semplificata, ma deve comunque essere espressa e conclusiva.
art. 10-bis l. 241/1990
Qualora l’Amministrazione ritenga necessarie integrazioni o intenda adottare un provvedimento negativo, deve utilizzare gli strumenti procedimentali previsti dalla legge; la mancata richiesta tempestiva di integrazioni non consente di protrarre indefinitamente il procedimento.
art. 117 c.p.a.
L’interesse ad agire contro il silenzio permane quando l’Amministrazione non conclude il procedimento nel termine previsto oppure adotta soltanto atti interlocutori o soprassessori, inidonei a definire il procedimento.
Massime di principio
- L’istanza del proprietario volta ad attivare il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 impone all’Amministrazione di esaminare la richiesta e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la discrezionalità amministrativa riguarda il contenuto finale della decisione, non la possibilità di rimanere inerte.
- L’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 sussiste anche quando l’Amministrazione ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: tali valutazioni devono essere espresse in un provvedimento conclusivo e non possono essere sostituite da mere difese processuali.
- Una comunicazione con cui l’Amministrazione dichiara di stare svolgendo verifiche o di non disporre ancora della documentazione non conclude il procedimento e non elimina il silenzio-inadempimento, se non contiene una decisione definitiva sulla richiesta.
- La complessità dell’istruttoria non attribuisce all’Amministrazione un autonomo potere di dilatare i termini procedimentali oltre le ipotesi previste dalla legge; se occorrono documenti o chiarimenti, questi devono essere richiesti tempestivamente secondo le forme previste.
- Quando l’istanza è ritenuta carente di elementi, l’Amministrazione deve chiedere le necessarie integrazioni entro i termini procedimentali e, in mancanza, decidere sulla base degli atti disponibili, eventualmente respingendo la domanda con adeguata motivazione.
- In caso di sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato e di avvio del procedimento richiesto, il giudizio può divenire improcedibile, ma le spese possono essere poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale se la condotta amministrativa ha reso necessaria la proposizione del ricorso.
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