Ordinanza n. 713/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 610/2014 del TAR Sicilia - Palermo e necessità di sostituzione del commissario ad acta
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 610/2014. Con la sentenza n. 1584/2024 il TAR aveva accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo del Comune di Palermo di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni e nominando, per l'eventuale inutile decorso del termine, l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo quale commissario ad acta, con facoltà di delega. L'Ingegnere Capo aveva delegato gli adempimenti a un funzionario direttivo, il quale ha successivamente comunicato l'impossibilità di svolgere l'incarico per sopravvenuti gravi motivi di salute. I ricorrenti hanno quindi chiesto la sostituzione del commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha confermato nell'incarico di commissario ad acta l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo, riconoscendogli la facoltà di delegare l'attività a un altro funzionario dell'Ufficio, e ha prorogato di sessanta giorni il termine per l'intervento sostitutivo, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza. Il commissario resta titolare dei poteri di vigilanza e responsabile dell'operato dell'eventuale delegato. È stato inoltre stabilito che gli atti e i documenti relativi all'attività commissariale siano depositati nel fascicolo telematico esclusivamente tramite il Portale del processo amministrativo telematico, mediante il sistema Formweb, con firma digitale e PEC ove necessario. All'esito dell'attività il commissario dovrà riferire tempestivamente al Tribunale. L'ordinanza non sostituisce il commissario già nominato, ma proroga il termine dell'intervento sostitutivo e disciplina le modalità del suo espletamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta già nominato non possa svolgere l'incarico per sopravvenuti gravi motivi di salute, il giudice può confermare il commissario titolare, rinnovandogli la facoltà di delega a un altro funzionario dell'ufficio e assegnando un ulteriore termine per l'intervento sostitutivo.
- La facoltà di delega attribuita al commissario ad acta non esclude la titolarità dei suoi poteri di vigilanza né la sua responsabilità per l'operato del funzionario delegato.
- Il commissario ad acta è tenuto a depositare gli atti e i documenti dell'attività sostitutiva nel fascicolo telematico secondo le modalità del processo amministrativo telematico e deve riferire tempestivamente al giudice dell'ottemperanza sull'attività svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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