Cassazione Penale, Sentenza n. 2742/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata per omessa notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Si sosteneva che l'avviso era stato notificato solo al difensore dopo un presunto tentativo infruttuoso al domicilio con attestazione dell'ufficiale giudiziario "non si rinviene il civico"; il ricorrente riteneva che, poiché altri atti erano invece stati notificati allo stesso indirizzo (anche da chi aveva eseguito le altre notifiche), l'attestazione dell'ufficiale giudiziario fosse verosimilmente un errore e non provasse l'effettiva mancanza di reperimento, con conseguente invalidità della notifica e della successiva decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la nullità assoluta di cui all'art. 179 cod. proc. pen. sussiste solo quando la notificazione sia del tutto omessa o eseguita in modo tale da non poterne determinare la conoscenza effettiva della parte; la mera violazione delle modalità di esecuzione non comporta l'automatica nullità. Nel caso concreto la notifica era stata eseguita in forma rituale presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non risultando ragionevoli motivi per dubitare dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Inoltre non è stato provato che l'ufficiale giudiziario avesse già eseguito in precedenza una notifica all'indirizzo contestato (la precedente notifica allegata era stata compiuta dalla polizia municipale, non dall'ufficiale giudiziario), sicché non sussisteva errore probatorio dell'ufficiale giudiziario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a rifondere le spese di parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
La nullità assoluta prevista dall'art. 179 ricorre solo quando la notificazione sia stata omessa o, se eseguita in forma diversa, risulti inidonea ad assicurare la conoscenza effettiva dell'atto; non basta una semplice irregolarità delle modalità di esecuzione
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può essere validamente eseguita presso il difensore di fiducia; tale modalità rituale è idonea a far presumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente soccombente
art. 420-bis cod. proc. pen. (riferimento a ordinanza allegata)
Citato come atto processuale allegato che mostra l'assenza di eccezioni sollevate dalla difesa in sede di udienza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 e Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016)
Principi consolidati che distinguono tra invalidità sostanziale della notificazione (che comporta nullità ai sensi dell'art. 179) e mere violazioni delle modalità esecutive che non compromettono la conoscenza effettiva dell'atto
Massime di principio
- La nullità assoluta per difetti di notificazione ai sensi dell'art. 179 c.p.p. richiede l'assenza totale della notificazione o una notificazione talmente viziata da escludere la conoscenza effettiva dell'atto; le irregolarità formali non sono di per sé decisive
- La notificazione presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è considerata forma rituale e, salvo prova contraria convincente, presuppone l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- L'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa l'impossibilità di reperire il domicilio è prova rilevante e di regola difficilmente sovvertibile, salvo dimostrazione chiara di errore o incongruenza nei fatti
- Se il ricorrente contesta l'efficacia di una notificazione, è necessario dimostrare il presupposto di fatto (es. notifiche anteriori/successive effettivamente eseguite dallo stesso ufficiale) e sollevare tempestivamente l'eccezione in sede processuale per evitare l'assunzione di conoscenza effettiva
- In situazioni analoghe è utile raccogliere e conservare prove documentali delle notifiche (ricevute, attestazioni, attestazioni di operatori che hanno eseguito le notifiche) e sollevare l'eccezione non appena possibile per non perdere la possibilità di ottenere l'annullamento
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