Sentenza del 27/12/2018 n. 9435 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposta di registro - Affitto di azienda - Accollo di debiti pregressi dell'affittante da parte dell'affittuario - Non costituisce atto autonomo - Inapplicabilità dell'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro all'accollo, da parte dell'affittuario, di debiti pregressi dell'affittante nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda. La questione è se tale accollo debba essere considerato un atto autonomo e autonomamente tassabile oppure un elemento funzionale e inseparabile dall'affitto d'azienda.
La decisione
È stato affermato che l'accollo dei debiti pregressi dell'affittante non costituisce un atto autonomamente tassabile ai fini dell'imposta di registro quando è inerente e funzionale al ramo d'azienda affittato. L'accollo concorre alla determinazione del valore complessivo dell'azienda oggetto del contratto, che deve essere valutata unitariamente e non scomposta atomisticamente nelle singole componenti. Pertanto, non è dovuta un'ulteriore imposta di registro separata sull'accollo.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
La disposizione è interpretata nel senso che, quando un atto contiene più disposizioni funzionalmente collegate e non autonomamente distinguibili, occorre valutare l'operazione secondo la sua sostanza unitaria. Nell'affitto d'azienda, l'accollo dei debiti dell'affittante, se inerente e funzionale al trasferimento temporaneo dell'azienda, non configura un distinto atto imponibile.
Massime di principio
- Nell'affitto d'azienda, le obbligazioni accessorie strettamente collegate alla gestione o alla disponibilità dell'azienda devono essere valutate insieme al contratto principale, evitando una tassazione separata basata sulla scomposizione artificiosa dell'operazione.
- L'accollo di debiti pregressi non è autonomamente tassabile quando costituisce una clausola funzionale e necessaria all'operazione complessiva e non un negozio indipendente dotato di propria causa economica.
- Per stabilire il trattamento ai fini dell'imposta di registro occorre verificare il collegamento concreto tra l'accollo e l'affitto d'azienda, nonché l'eventuale autonomia negoziale ed economica dell'accollo.
- Il valore dell'azienda affittata deve essere determinato con una valutazione unitaria del complesso aziendale, comprensiva delle passività rilevanti, e non sommando o tassando separatamente ogni singola componente.
Testo integrale
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