Cassazione Civile, Ordinanza n. 12203/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un operaio specializzato a tempo indeterminato, già dipendente della Regione Puglia e poi collocato presso l'agenzia regionale, ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva di settore per il periodo maggio 2010-novembre 2015, sostenendo che, a seguito del transito all'ente regionale, la datrice di lavoro fosse tenuta a corrispondergli le somme dovute per il tragitto casa-lavoro e ritorno. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato, ritenendo provato il trasferimento del lavoratore all'agenzia e applicabile la disciplina collettiva privatistica di settore al trattamento economico. L'agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della normativa regionale e dell'art. 2697 c.c., assumendo che non vi fosse stato alcun effettivo trasferimento, ma solo un avvalimento, e che mancasse un provvedimento successivo idoneo a perfezionare il transito, sicché il lavoratore avrebbe dovuto provarlo; 2) violazione delle norme sulla contrattazione collettiva e della disciplina del pubblico impiego, sostenendo che il rapporto fosse pubblico e che non potesse applicarsi il CCNL del settore forestale; 3) ulteriore censura sulla stessa linea, deducendo che l'indennità chilometrica discendesse da contrattazione privatistica incompatibile con il regime del pubblico impiego contrattualizzato; 4) violazione delle norme di finanza pubblica e di coordinamento della spesa, assumendo che una disposizione del d.l. n. 78/2010 rendesse inefficaci le clausole collettive richiamate dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa valutazione del materiale documentale e introduceva una ricostruzione fattuale alternativa, oltre a sollecitare una rivalutazione delle prove e dell'accertamento di merito sull'avvenuto trasferimento e sull'esercizio dell'opzione del lavoratore. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ribadito che, per gli operai dei lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari dipendenti di enti pubblici, la disciplina di settore consente l'applicazione della contrattazione collettiva privatistica almeno per il trattamento economico, senza che ciò trasformi il rapporto in privato; la norma regionale e la giurisprudenza già richiamata impongono infatti l'applicazione del CCNL di settore al personale forestale/agricolo, mentre resta ferma la natura pubblica del rapporto. Il quarto motivo è stato giudicato infondato, poiché la disposizione invocata in tema di spese e vincoli del d.l. n. 78/2010 non opera direttamente per le regioni, costituendo solo principio di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente, la Corte ha confermato integralmente la decisione di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, dando altresì atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 12, commi 2, 3 e 5, L.R. Puglia n. 3/2010
La disciplina regionale individua il personale da trasferire e prevede per il personale operaio dell'agenzia l'applicazione del CCNL di settore con il relativo trattamento giuridico-economico; il richiamo a tale normativa non impedisce l'applicazione della contrattazione privatistica al trattamento economico dei forestali.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il transito del personale richiederebbe un trasferimento in senso tecnico; la Corte non accoglie la censura perché si tratta di una diversa ricostruzione fattuale non proponibile in cassazione.
art. 2697 c.c.
La censura è inammissibile quando non investe l'erronea ripartizione dell'onere probatorio da parte del giudice ma mira soltanto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7/12/2010
La norma collettiva è ritenuta applicabile, insieme alla disciplina regionale, per il trattamento economico del personale forestale dell'ente.
art. 23 CIRL Puglia di categoria del 5.10.2009 / 10.6.2014
La contrattazione integrativa regionale viene valorizzata quale base del diritto all'indennità chilometrica oggetto di causa.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La ricorrente lo invoca per affermare la riserva statale in materia di ordinamento civile; la Corte ribadisce tuttavia che la contrattazione collettiva di diritto privato può operare, nel settore speciale considerato, per il trattamento economico senza mutare la natura pubblica del rapporto.
artt. 1, 2, 3, 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001
Sono richiamati per contestare l'applicazione della contrattazione di diritto privato; la Corte richiama invece la specialità del settore forestale e la compatibilità della disciplina collettiva privatistica con il lavoro pubblico contrattualizzato in tale ambito.
art. 7-bis d.l. n. 120/2021 conv. in l. n. 155/2021
È evocato come conferma legislativa della possibilità di applicare ai lavoratori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni pubbliche i relativi contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali nei limiti di spesa.
art. 6, comma 12, d.lgs. n. 78/2010
La Corte ritiene che il richiamo a tale disposizione non sia sufficiente, da solo, a dimostrare l'inefficacia della clausola collettiva invocata, soprattutto perché per le regioni le norme del decreto operano come principi di coordinamento della finanza pubblica.
art. 6, comma 20, d.lgs. n. 78/2010
Le disposizioni del decreto non si applicano direttamente alle regioni, ma valgono come principi per il coordinamento della finanza pubblica; quindi non fondano l'invalidità della disciplina collettiva richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o dell'art. 2697 c.c., miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Nelle controversie relative agli operai forestali dipendenti di enti pubblici, la previsione legislativa speciale può legittimare l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato per il trattamento economico del rapporto, senza che ciò comporti la trasformazione del rapporto in lavoro privato.
- La disciplina speciale del settore forestale va letta in termini di compatibilità con il pubblico impiego contrattualizzato: il rinvio al CCNL di settore riguarda qualifiche, mansioni e trattamento economico, mentre non autorizza automaticamente l'estensione di istituti incompatibili con le regole generali del d.lgs. n. 165/2001.
- La contestazione dell'efficacia di una clausola contrattuale collettiva per effetto di norme di coordinamento della finanza pubblica richiede una verifica specifica della portata della disposizione invocata; il mero richiamo a un divieto generale non basta quando la norma non si applica direttamente alle regioni ma soltanto come principio di coordinamento.
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