Cassazione Civile, Ordinanza n. 26547/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un coltivatore agiva per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alle proprie colture da cinghiali. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti degli enti pubblici convenuti, ma in appello il Tribunale di Vibo Valentia aveva rigettato la pretesa ritenendo non provato il nesso causale e, più in generale, l'"an" della domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere il giudice d'appello escluso la prova della domanda; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 9 L. n. 157/1992, di varie disposizioni della legge regionale Calabria n. 9/1996, di norme del TUEL e dell'art. 2697 c.c.; 3) violazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c. per errata valutazione della prova testimoniale e per il cattivo uso delle presunzioni. Il ricorrente censurava in particolare il fatto che il Tribunale avesse omesso di esaminare integralmente una testimonianza e avesse svalutato un'altra deposizione definendola, in modo apodittico, "mera valutazione di parte", nonostante il teste non risultasse incompatibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso e li ha esaminati congiuntamente, perché entrambi attinenti alla valutazione della prova e alla dimostrazione del nesso causale. Ha osservato che la sentenza d'appello era carente nella motivazione sull'insussistenza della prova del nesso causale, poiché aveva del tutto trascurato una testimonianza e aveva erroneamente qualificato un testimone come "parte". La Corte ha richiamato il principio per cui la capacità a testimoniare è cosa diversa dall'attendibilità del teste: la prima dipende da un interesse giuridico alla partecipazione al giudizio, la seconda riguarda la credibilità della deposizione e va valutata dal giudice con criteri oggettivi e soggettivi. Accolti i primi due motivi, il terzo ha assorbito il secondo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, profilo dedotto dal ricorrente rispetto alla prova del nesso causale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge, invocato per contestare l'erronea valutazione delle prove e l'uso delle presunzioni.
art. 2043 c.c.
richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana a fondamento della domanda risarcitoria per i danni alle colture.
art. 9 L. 15 febbraio 1992, n. 157
richiamato nel quadro della disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.
artt. 2, 6, 9, 16, 22 L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9
richiamati dal ricorrente per individuare la disciplina regionale rilevante nella ripartizione delle competenze e nella responsabilità per i danni da fauna selvatica.
art. 19, comma 1, lett. e) e f), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dal ricorrente quale norma attributiva di funzioni/profili di competenza degli enti locali.
art. 14, comma 1, lett. f), L. 8 giugno 1990, n. 142
richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto normativo sulle competenze dell'ente territoriale.
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova della domanda risarcitoria e del nesso causale.
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati per censurare l'erroneo governo della prova presuntiva e la conseguente falsa applicazione di legge.
art. 246 c.p.c.
evocato nel principio riportato dalla Corte per distinguere la capacità a testimoniare dall'attendibilità del testimone.
art. 375 c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio con il rito accelerato.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio il giudice di merito deve esaminare compiutamente le prove rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo e del nesso causale, senza omettere la valutazione di una deposizione decisiva.
- La capacità a testimoniare non coincide con l'attendibilità del teste: la prima dipende da un interesse giuridico alla partecipazione al giudizio, mentre la seconda riguarda la credibilità della deposizione e va valutata autonomamente dal giudice.
- È vizio di legittimità l'affermazione apodittica secondo cui una deposizione sarebbe mera dichiarazione di parte, quando il soggetto escusso non sia affetto da incompatibilità a testimoniare e non sia stato spiegato perché la prova sia inattendibile.
- L'uso delle presunzioni semplici deve essere sorretto da un ragionamento logico coerente e dal corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie; la loro disapplicazione o valutazione irragionevole può integrare violazione di legge o vizio motivazionale.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto, non va dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26506/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26510/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26511/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26512/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26513/2021 del 30/09/2021
- ordinanza_civile · 30 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26514/2021 del 30/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →