Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45103/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato impugna la conferma della condanna per lesioni volontarie gravissime (art. 583 c.p.) contestando: (1) la erronea applicazione dell'aggravante dello "sfregio permanente" (art. 583, comma 2, n. 4), sostenendo che la cicatrice sul volto della vittima non avrebbe l'effetto di deturpazione tale da suscitare sgradevolezza o ilarità in un osservatore; (2) la mancata revisione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti dopo che la Corte d'appello ha escluso una delle aggravanti originariamente riconosciute, con conseguente ingiustificata conferma del trattamento sanzionatorio

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che (1) la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente sulla base di documentazione fotografica, della morfologia e localizzazione della cicatrice e delle conseguenze psicologiche e relazionali subite dalla vittima, giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità; (2) la pretesa riconsiderazione del bilanciamento è infondata: il giudice d'appello può, anche dopo aver escluso un'aggravante, confermare la pena se il giudizio di equivalenza è adeguatamente motivato. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla refusione delle spese della parte civile (euro 3.500 oltre accessori)

Norme richiamate

  • art. 583 c.p.

    comma 2 n. 4 (sfregio permanente); comma 1 n. 1 (aggravante parzialmente esclusa in appello)

    La norma distingue la fattispecie base dalle aggravanti; lo "sfregio permanente" richiede valutazione dell'effetto deturpante sulla fisionomia e sull'armonia del viso, valutazione affidata al giudice di merito secondo il punto di vista di un osservatore comune

  • art. 69 c.p.

    Disciplina il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena; la Corte può confermare il giudizio di equivalenza purché adeguatamente motivato

  • art. 133, comma 2, n. 1 c.p.

    I "motivi a delinquere" rientrano tra i parametri che il giudice deve valutare ai fini della determinazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi dichiarati inammissibili, compresa la condanna al pagamento delle spese e altre sanzioni pecuniarie

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, Sent. n. 33752/2013; Sez. 5, Sent. n. 22685/2017)

    Principi consolidati: (a) la valutazione sullo sfregio permanente è di merito e non richiede competenze tecniche speciali; (b) il giudice d'appello può riformare in senso favorevole all'imputato escludendo aggravanti e nondimeno confermare la pena se adeguatamente motivato il giudizio di equivalenza

Massime di principio

  • La sussistenza dello "sfregio permanente" (art. 583, comma 2, n.4) si valuta sul complesso: morfologia della lesione, localizzazione non periferica e conseguenze psicologiche/relazionali; è una valutazione di fatto in capo al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
  • L'esclusione in appello di una circostanza aggravante non impone automaticamente una rideterminazione della pena: il giudice d'appello può confermare il trattamento sanzionatorio se ribadisce e motiva l'equivalenza tra circostanze favorevoli e sfavorevoli
  • Le censure che mirano a rinnovare la valutazione di fatto (es. se la cicatrice 'sia o non sia' deturpante) sono in genere inammissibili in Cassazione se si limitano a contestare l'apprezzamento logico delle prove
  • Nella fase di determinazione della pena i "motivi a delinquere" costituiscono parametro di valutazione e possono essere considerati anche in assenza della formale contestazione di specifiche aggravanti
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e ad oneri pecuniari (es. versamento alla cassa delle ammende)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.