Cassazione Civile, Ordinanza n. 15774/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal compenso spettante a un componente di una commissione di collaudo nominata per i lavori della tratta ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli. Il professionista chiedeva, da un lato, il pagamento del saldo del compenso per l'attività svolta nella commissione, assumendo che fosse illegittimo l'anticipato scioglimento del collegio e che residuassero ulteriori somme; dall'altro lato domandava il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali per il preteso ruolo determinante di un altro componente nello scioglimento anticipato e nello stralcio di un tratto del progetto, oltre a una voce di danno biologico. La società committente, resistendo, sosteneva invece che il compenso della commissione fosse stato concordato in via forfettaria per l'intero collegio, da ripartire tra gli otto componenti, con corresponsione di acconti già eccedenti il dovuto. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) omesso esame di un documento che, secondo lui, avrebbe mostrato l'applicabilità della tariffa professionale in mancanza di accordo sul compenso; 2) violazione delle norme sulle spese di lite, perché la corte territoriale gli aveva addebitato le spese pur avendo rigettato la domanda restitutoria della controparte; 3) erronea determinazione del valore della causa ai fini del parametro di liquidazione degli onorari. La società proponeva ricorso incidentale, lamentando il rigetto della propria domanda di restituzione delle somme asseritamente percepite in eccedenza dal professionista per attività non svolte fino al collaudo finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo motivo incidentale. Ha ritenuto infondate tutte le censure del ricorrente principale: il primo motivo perché non vi era omesso esame di un fatto decisivo, ma solo contestazione della valutazione di prove documentali già considerate dalla corte d'appello; il secondo perché la decisione sulle spese era coerente con la soccombenza sostanziale e non richiedeva una specifica motivazione sulla mancata compensazione; il terzo perché il valore della controversia andava determinato sul disputatum e, comunque, la somma considerata dalla corte territoriale non era inferiore al valore effettivo della lite. È stato inoltre respinto il motivo incidentale della società, perché il criterio di corresponsione dei compensi per SAL risultava valido e operante anche in assenza dell'emissione del certificato di collaudo, non essendo state contestate le attività del professionista. La Corte ha regolato le spese compensandole per metà tra il ricorrente principale e RFI e ponendo il resto a carico del ricorrente principale, oltre agli ulteriori oneri di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo
il vizio è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non già di singoli elementi istruttori se il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito
art. 91 c.p.c.
la regola della soccombenza giustifica la condanna alle spese della parte risultata sostanzialmente soccombente
art. 92 c.p.c.
la compensazione, anche parziale, delle spese in caso di soccombenza reciproca è rimessa al prudente apprezzamento del giudice
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulle spese, senza autonoma ratio decisoria specifica nel testo
art. 14 c.p.c.
nelle cause relative a somme di denaro il valore si determina sulla base della somma domandata con l'atto introduttivo, ossia sul disputatum
art. 2233 c.c.
non trova applicazione quando il compenso risulti pattuito in modo forfettario tra le parti
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato dalla parte ricorrente per contestare il valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi
D.M. n. 55/2014
richiamato dalla parte ricorrente per la determinazione dei parametri di liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
norma richiamata per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. n. 143/1949
invocata dal ricorrente come tariffa professionale applicabile in assenza di accordo sul compenso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione di documenti o prove, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- Ai fini delle spese di lite, in presenza di soccombenza reciproca il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, mentre in caso di soccombenza sostanziale prevale la regola dell'art. 91 c.p.c..
- Nelle cause aventi ad oggetto somme di denaro, il valore della controversia si determina in base al petitum originario dedotto in domanda, cioè al disputatum, e non alle sole somme già corrisposte prima della lite.
- Se il compenso professionale è stato pattuito in modo forfettario per un'attività complessiva, il criterio tariffario residuale non opera; l'accettazione del compenso per facta concludentia e senza contestazioni può confermare l'esistenza dell'accordo.
- Quando il corrispettivo è commisurato allo stato di avanzamento lavori, l'assenza del collaudo finale non esclude di per sé il diritto alle somme maturate secondo il criterio pattuito, se non risultano contestazioni specifiche sull'attività svolta.
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