Cassazione Civile, Ordinanza n. 07323/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società riceveva una cartella di pagamento per euro 311.894,47 derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione UNICO 2006/2007. Impugnata la cartella, l'Ufficio riconosceva in giudizio un errore di calcolo e riferiva che era in corso uno sgravio parziale per euro 157.426,00. La CTP accoglieva il ricorso e annullava la cartella, mentre la CTR accoglieva l'appello dell'Agenzia. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle liti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, e di avere versato gli importi dovuti. La Corte, con precedente ordinanza interlocutoria, aveva chiesto chiarimenti all'Agenzia sulla corrispondenza tra la definizione agevolata e l'oggetto del giudizio; l'Amministrazione confermava l'avvenuta rottamazione della lite e chiedeva l'estinzione del giudizio. La ricorrente ribadiva la richiesta, allegando anche l'assenza di pendenze nel cassetto fiscale.
La decisione
La Corte, accertata la regolarità della definizione agevolata cui aveva aderito la società e la conseguente cessazione della materia del contendere, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese processuali restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e ha escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza sul punto. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso, poiché il processo si è estinto per sopravvenuta definizione della pretesa fiscale.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
è la base normativa della definizione agevolata delle liti, la cui adesione sopravvenuta ha determinato la cessazione della materia del contendere
L. n. 225 del 2016
conv. con mod. dal d.l. n. 193 del 2016
norma di conversione richiamata per dare efficacia alla disciplina della definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese vanno poste a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
doppio contributo unificato
non è dovuto quando la rinuncia/estinzione dipende da una definizione agevolata sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata della pretesa tributaria che assorbe l'oggetto della controversia, il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La verifica dell'estinzione richiede che la Corte possa accertare la corrispondenza tra la definizione agevolata dichiarata dalla parte e il concreto oggetto del giudizio, potendo acquisire chiarimenti dall'Amministrazione finanziaria.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, restando a carico della parte che le ha anticipate.
- La sopravvenuta adesione a un istituto di definizione del carico fiscale, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché la causa di inammissibilità o rinuncia è sopravvenuta alla instaurazione del giudizio.
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