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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28800/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, accogliendo l'appello della società contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio contestava la realizzazione di un'operazione imponibile e recuperava l'imposta non versata. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, documentando la domanda e il pagamento dell'importo dovuto entro il termine previsto, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti e del tempestivo pagamento dovuto; poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha altresì disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché l'impossibilità di esaminare il merito derivava dalla sopravvenuta adesione allo strumento deflattivo.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    l'adesione alla definizione agevolata della lite, con pagamento tempestivo e senza istanza di trattazione dell'altra parte entro il termine previsto, comporta l'estinzione del giudizio.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata come base della definizione agevolata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla contribuente nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la mancata decisione sul merito dipende dall'adesione sopravvenuta alla definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • Quando una parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata della lite e di avere integralmente adempiuto agli oneri richiesti entro il termine previsto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto se l'altra parte non abbia chiesto la trattazione nel termine stabilito dalla disciplina speciale.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese del processo restino regolate secondo la disposizione speciale richiamata, a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il mancato esame del ricorso nel merito dipende da una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, quale l'adesione alla definizione agevolata della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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