Cassazione Civile, Ordinanza n. 28800/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, accogliendo l'appello della società contribuente, aveva annullato un avviso di accertamento IVA con cui l'Ufficio contestava la realizzazione di un'operazione imponibile e recuperava l'imposta non versata. La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, documentando la domanda e il pagamento dell'importo dovuto entro il termine previsto, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata delle liti e del tempestivo pagamento dovuto; poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha altresì disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, perché l'impossibilità di esaminare il merito derivava dalla sopravvenuta adesione allo strumento deflattivo.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
l'adesione alla definizione agevolata della lite, con pagamento tempestivo e senza istanza di trattazione dell'altra parte entro il termine previsto, comporta l'estinzione del giudizio.
L. 17 dicembre 2018, n. 136
norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata come base della definizione agevolata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dalla contribuente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la mancata decisione sul merito dipende dall'adesione sopravvenuta alla definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- Quando una parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata della lite e di avere integralmente adempiuto agli oneri richiesti entro il termine previsto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto se l'altra parte non abbia chiesto la trattazione nel termine stabilito dalla disciplina speciale.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese del processo restino regolate secondo la disposizione speciale richiamata, a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il mancato esame del ricorso nel merito dipende da una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso, quale l'adesione alla definizione agevolata della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28771/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28773/2021 del 19/10/2021
- ordinanza_civile · 19 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →