Cassazione Penale, Sentenza n. 51286/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato come tardiva la sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Sostiene che la richiesta era stata riproposta nella fase degli atti introduttivi e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sicché non poteva essere considerata tardiva né riverificata negativamente dal giudice collegiale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice collegiale non sia qualificabile come abnorme nel rigetto della richiesta reiterata dopo il precedente diniego del GUP, considerato tardivo secondo il requisito di tempestività previsto dall'art. 438, comma 6‑ter, c.p.p. La Corte ha escluso la violazione dei diritti di difesa, osservando l'esistenza di rimedi alternativi (recupero postdibattimentale dello sconto di pena e facoltà di impugnare l'ordinanza con la sentenza). In accoglimento dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen.
Richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; su questa base la Corte dichiara inammissibile il ricorso contro l'ordinanza impugnata.
art. 438, comma 6‑ter, cod. proc. pen.
Individua la tempestività quale requisito per l'ammissione al giudizio abbreviato; la Corte usa tale norma per ritenere legittimo il respingimento come tardiva della richiesta reiterata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la Corte la applica valutando i profili di colpa dell'impugnazione.
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio per la valutazione equitativa della sanzione pecuniaria da liquidare in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di giudizio abbreviato condizionato è soggetta a requisito di tempestività: deve essere proposta prima dell'apertura del dibattimento secondo l'art. 438 c.p.p.; reiterazioni dopo un precedente rigetto possono essere dichiarate tardive.
- Il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato da parte del giudice collegiale non è facilmente qualificabile come 'abnorme' salvo che emergano atti esorbitanti dai poteri o una indebita stasi procedimentale che comprometta i diritti di difesa.
- In caso di mancata ammissione al giudizio abbreviato, il diritto di difesa non è necessariamente compromesso, considerando la possibilità di ottenere il recupero postdibattimentale dello sconto di pena e la facoltà di impugnare l'ordinanza con la sentenza.
- Le impugnazioni in Cassazione sono soggette a limiti di ammissibilità (principio di tassatività degli strumenti di impugnazione): questioni meramente valutative di tempestività del mezzo possono portare a inammissibilità.
- Per evitare contestazioni di tardività è opportuno documentare con precisione il momento di presentazione della richiesta e proporla nelle fasi processuali appropriate; se si dubita della tempestività, preservare la materia con atti processuali e motivazioni chiare.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio di sanzione prima di proporre impugnazioni di difficile ammissibilità.
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