Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14924/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata esaminata nel merito la doglianza sulla responsabilità penale, reputata non specificamente argomentata e riproduttiva di censure già disattese.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un solo motivo: ha lamentato l'apparenza della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale. La censura è stata ritenuta sostanzialmente meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza una specifica e critica confutazione delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il provvedimento richiama, in particolare, la motivazione d'appello che aveva valorizzato le risultanze probatorie a sostegno del reato di ricettazione contestato.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La sentenza richiama il reato di ricettazione come fattispecie oggetto dell'affermazione di responsabilità nei giudizi di merito, senza svolgere ulteriori approfondimenti sulla sua configurabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza che denunci l'apparenza della motivazione deve essere sviluppata mediante una critica puntuale delle rationes decidendi; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.