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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20422/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il primo motivo denunciava un vizio relativo alla notifica del decreto di citazione a giudizio e al mancato rispetto del termine a comparire; il secondo e il terzo motivo contestavano il trattamento sanzionatorio e il diniego della sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità; l'ultimo motivo negava la titolarità del diritto di querela in capo alla persona offesa, sostenendo che non fosse proprietaria del veicolo danneggiato. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché non dedotto in appello e comunque riferibile, al più, a nullità relativa sanata; gli altri perché diretti soltanto a sollecitare una diversa valutazione del merito; l'ultimo perché smentito dagli atti richiamati in sentenza, dai quali risultava che il querelante era proprietario dell'auto danneggiata ed era quindi legittimato a proporre querela.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che: il vizio sulla citazione a giudizio non fosse deducibile per la prima volta in cassazione ed era comunque una nullità relativa sanata; le doglianze sulla pena e sulla mancata sostituzione con lavori di pubblica utilità erano censure di merito non consentite in sede di legittimità; la contestazione sulla querela era infondata perché il proprietario del bene danneggiato risultava essere il querelante stesso.

Norme richiamate

  • art. 181 c.p.p.

    La nullità relativa concernente i termini a comparire si sana se non eccepita nei termini di legge; non è una nullità assoluta, salvo l'ipotesi di omessa citazione dell'imputato.

  • cod. proc. pen.

    La Corte richiama il regime delle nullità della citazione a giudizio e il limite di deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate in appello.

Massime di principio

  • La violazione del termine a comparire nel decreto di citazione a giudizio, quando l'imputato abbia comunque ricevuto rituale notifica per la prima udienza, integra di regola una nullità relativa e non assoluta; essa è sanata se non tempestivamente eccepita nei termini processuali.
  • In cassazione non sono deducibili, se non prospettate in appello, le eccezioni relative a nullità relative già sanate o comunque non tempestivamente eccepite.
  • Le censure che mirano esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio o del diniego di una pena sostitutiva sono inammissibili in sede di legittimità quando la sentenza impugnata abbia dato conto in modo logico e adeguato delle ragioni della decisione.
  • La legittimazione a proporre querela in caso di danneggiamento spetta al soggetto che risulti proprietario del bene danneggiato; la contestazione di tale qualità è infondata quando risulti dagli atti e dalle deposizioni testimoniali valorizzate in sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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