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Sentenza

Sentenza del 03/02/2023 n. 3400 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. impugnava davanti alla CTP una cartella di pagamento e il relativo estratto di ruolo per omessa notifica. La CTP dichiarò il ricorso inammissibile; la CTR accolse l'appello di A.A. Compagnia di riscossione (Equitalia) ricorse in Cassazione sostenendo che l'estratto di ruolo è atto interno non impugnabile autonomamente e invocando violazione di norme processuali (art. 100 c.p.c., D.Lgs. 546/1992 art. 19). Il cuore della controversia è se, alla luce della modifica normativa (D.L. 146/2021, art. 3-bis che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR 602/1973), l'estratto di ruolo e la cartella non notificata possano essere impugnati nei giudizi pendenti anche in assenza della prova di un concreto pregiudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia basandosi sulla norma sopravvenuta (DPR 602/1973, art. 12, comma 4-bis come introdotto dal D.L. 146/2021). Ritenuto applicabile ai giudizi pendenti il divieto di impugnare l'estratto di ruolo e la possibilità di impugnare direttamente ruolo/cartella non notificata solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio (es. partecipazione a procedure di appalto, riscossione da soggetti pubblici, perdita di benefici). Poiché A.A. non aveva specificato né provato tale interesse/concreto pregiudizio, il ricorso di primo grado è stato dichiarato inammissibile. La sentenza di merito della CTR è cassata; le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore ... dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ..."

    La Corte ha ritenuto che la norma, introdotta dal D.L. 146/2021, limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente l'impugnazione diretta della cartella/ruolo non notificati solo se è fornita prova di un concreto pregiudizio; la disposizione si applica ai giudizi pendenti.

  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215)

    Norma sorgente della modifica al DPR 602/1973; la Corte ha ritenuto legittima la modifica e applicabile nei giudizi pendenti per perseguire finalità deflattive e ragionevolezza del processo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Rimesso al dibattito sul rapporto tra tutela immediata e differita; la Corte ha richiamato che la nuova disciplina non esclude la tutela prevista dall'art. 19 ma ne specifica i limiti in relazione all'impugnazione diretta del ruolo/cartella non notificati.

  • CPC art. 100

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo a regole processuali, ma la decisione è stata presa principalmente in applicazione della normativa sopravvenuta sulla riscossione.

  • Sezioni Unite, sent. 2 ottobre 2015, n. 19704

    Precedente della Corte che aveva riconosciuto la possibilità di impugnare la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la successiva modifica normativa abbia ora specificato/limitato tale possibilità.

  • Sezioni Unite, sent. 6 settembre 2022, n. 26283

    Principio di diritto espresso: il comma 4-bis dell'art. 12 DPR 602/1973 si applica ai processi pendenti; la norma è costituzionalmente conforme e da interpretare come tassativa nei casi che ammettono impugnazione diretta.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 80, comma 4

    Richiamato come esempio normativo del tipo di pregiudizio concreto (partecipazione a procedure di appalto) che legittima l'impugnazione diretta della cartella/ruolo non notificati.

  • D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato per individuare i soggetti pubblici dalle cui verifiche potrebbe derivare un pregiudizio che giustifica l'impugnazione diretta.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione del comma 4-bis all'art. 12 del DPR 602/1973, l'estratto di ruolo è in generale non impugnabile autonomamente; l'impugnazione diretta della cartella/ruolo non notificati è ammessa solo se il debitore dimostra un concreto pregiudizio tassativamente previsto dalla norma.
  • La modifica normativa si applica anche ai giudizi pendenti: i ricorsi già introdotti possono essere dichiarati inammissibili se non viene fornita la prova dell'interesse/concreto pregiudizio richiesto dalla norma sopravvenuta.
  • L'onere di allegare e provare l'interesse concreto (es. rischio di esclusione da appalti, perdita di benefici, riscossione da soggetti pubblici) è essenziale e può essere soddisfatto anche nel corso del giudizio; in mancanza, il ricorso sarà inammissibile.
  • I casi che giustificano l'impugnazione diretta sono tassativi e non ammettono interpretazioni estensive o analogiche: il giudice non può estendere le ipotesi elencate dalla norma.
  • In presenza di notificazione invalida o omessa, si possono comunque esperire altre vie di tutela (impugnazione dell'atto successivo effettivamente lesivo, misure cautelari, azioni contro atti esecutivi alternativi); la norma non elimina completamente la protezione giurisdizionale.
  • Quando la decisione favorevole a una parte si basa su una norma sopravvenuta intervenuta nel corso del processo, è possibile la compensazione delle spese tra le parti.

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