Cassazione Penale, Sentenza n. 38221/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/02/2024 che aveva rigettato l'appello ex art. 680 c.p.p. contro il provvedimento del 28/11/2023, con cui era stata respinta la richiesta di revoca della dichiarazione di delinquente abituale e della misura di sicurezza della colonia agricola (disposta per 2 anni con sentenza del Tribunale di Pesaro del 03/12/2019). Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe rinnovato la dichiarazione di delinquente abituale in modo generico, senza valutare criticamente la probabilità di commissione di nuovi reati, né l'effettiva dedizione al delitto o il fatto che ne ricavasse parte dei suoi guadagni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, richiamando il principio secondo cui il ricorrente deve indicare in modo preciso i punti di gravame e gli elementi a sostegno delle censure. La Corte ha ritenuto che il ricorso si sia limitato a denunziare genericamente il vizio senza confrontarsi con la motivazione puntuale del giudice di merito, che aveva invece evidenziato: gravi precedenti penali; mancanza di un processo critico verso le condotte deviate; violazioni commesse durante precedenti misure extramurarie; condotte di spaccio anche durante la detenzione domiciliare; astuzia e professionalità che indicano persistenza del modello deviante; assenza di elementi concreti forniti dalla difesa su un percorso introspettivo o su risorse materiali/reddituali tali da rendere prevedibile la cessazione della pericolosità. Per questi motivi il giudice di merito aveva motivato l'esistenza di un elevato rischio di recidiva. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiama il vizio di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi: l'assenza di specificità e di correlazione tra le censure e la motivazione impugnata rende il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende per i casi in cui il ricorso risulti infondato o inammissibile, valutando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 680 cod. proc. pen.
Dispositivo di rimessione dell'impugnazione in materia di rimedi contro provvedimenti restrittivi: qui l'appello ex art. 680 è stato oggetto del rigetto in sede di Tribunale di sorveglianza e contestualmente impugnato in Cassazione.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso: la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi che escludano la responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta)
Fissano il principio che il ricorso per cassazione deve essere specifico: non basta denunziare il vizio, occorre indicare i punti determinati della decisione impugnata e gli elementi su cui si fondano le censure, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se non indica in modo specifico i punti di doglianza e gli elementi che li fondano; la genericità è sufficiente per l'inammissibilità.
- Nel riesame di misure come la dichiarazione di delinquente abituale e le misure di sicurezza, il giudice valuta la personalità del soggetto, i precedenti, le condotte durante eventuali misure non detentive e segni concreti di cambiamento (percorso introspettivo, risorse materiali/di vita) per formulare una prognosi di pericolosità.
- Denunce generiche circa la mancanza di 'analisi critica' del rischio di recidiva non sono efficaci: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito e fornire elementi contrari concreti.
- Le violazioni di misure extramurarie e comportamenti criminosi durante detenzione domiciliare sono elementi fortemente sfavorevoli alla revoca di misure di sicurezza o alla rimozione della dichiarazione di delinquente abituale.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle ammende se il ricorso risulta inammissibile e non emergono elementi che giustifichino l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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