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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12755 n. 31688 del 07/10/2025

CALLISTO AGGREGATOR-BAYVIEW OPPORTUNITIES VII UK HOLDINGS I/PEPPER MONEY GROUP

AGCMC12755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato l’acquisizione del controllo congiunto di Pepper Money Group UK da parte di KKR (tramite Callisto Aggregator) e Bayview. L’operazione riguarda un operatore attivo nel settore dei mutui nel Regno Unito, senza attività in Italia né nell’Unione europea rilevanti ai fini concorrenziali nazionali. L’Autorità ha quindi concluso che non vi sono mercati interessati in Italia, né sovrapposizioni orizzontali o relazioni verticali, e ha deliberato di non avviare l’istruttoria.

Callisto Aggregator / Bayview su Pepper Money Group UK: acquisizione del controllo congiunto, autorizzata senza istruttoria

Callisto Aggregator / Bayview Opportunities VII UK Holdings I / Pepper Money Group UK

L’Autorità ha esaminato una concentrazione che comporta l’acquisizione del controllo congiunto di Pepper Money Group UK da parte di KKR, tramite Callisto Aggregator L.P., e di Bayview Opportunities VII UK Holdings I, LLC. Il procedimento è stato trattato in fase preliminare ai sensi della legge n. 287/1990 e si è concluso senza apertura dell’istruttoria.

Le parti e il contesto economico

Callisto Aggregator L.P. è il veicolo riconducibile a KKR & Co. Inc., gruppo di investimento globale attivo in gestione di asset alternativi, private equity, credito e asset reali. Nel 2024 il gruppo KKR ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa [100-200] miliardi di euro a livello mondiale, circa [20-30] miliardi nell’Unione europea e circa [5-6] miliardi in Italia.

Bayview Opportunities VII UK Holdings I, LLC appartiene a un gruppo di investimenti alternativi specializzato nel credito residenziale, al consumo e commerciale, inclusi whole loans, trasferimenti di rischio di credito, prodotti strutturati e diritti di servicing ipotecario. Tramite Bayview Asset Management LLC e le controllate italiane Bayview Italia 106 S.p.A. e Bayview Italia S.r.l., il gruppo svolge anche attività in Italia connesse a mutui, servicing, gestione di patrimoni immobiliari e investimenti in strutture immobiliari. Il fatturato 2024 del gruppo Bayview è indicato in circa [6-7] miliardi di euro globalmente, con circa [35-100] milioni nell’Unione europea e circa [35-100] milioni in Italia.

Pepper Money Group UK è una società di diritto inglese, attualmente controllata esclusivamente da KKR, che opera come holding nel settore dei servizi finanziari. Attraverso le principali controllate, è specializzata in mutui ipotecari di prima e seconda istanza, inclusi mutui residenziali, buy-to-let, prodotti Help to Buy e Shared Ownership e prestiti garantiti per proprietari di case. Le attività sono svolte esclusivamente nel Regno Unito e i prodotti sono distribuiti tramite broker e intermediari, senza vendita diretta ai consumatori. Nel 2024 il fatturato consolidato del target è stato pari a circa [100-582] milioni di euro a livello globale.

Struttura dell’operazione

L’operazione prevede la cessione del 100% del capitale di Pepper Money Group UK a una NewCo, la sottoscrizione di azioni ordinarie della NewCo da parte di una società di nuova costituzione controllata da KKR Aggregator e da Bayview, e un successivo impegno degli investitori a versare capitale nella NewCo. All’esito, Pepper Money Group UK sarà controllata congiuntamente da KKR e Bayview attraverso la NewCo.

La compagine della NewCo sarà articolata come segue:

  • una quota tra il 51% e il 60% in capo a KKR Aggregator, tramite una società controllata di nuova costituzione;
  • il 30% in capo a Bayview;
  • una quota tra il 10% e il 19% in capo agli attuali altri azionisti.

Bayview disporrà inoltre di diritti di veto su decisioni fondamentali, tra cui l’approvazione del budget annuale e del business plan pluriennale. Tali prerogative sono considerate idonee a conferirle un’influenza determinante sulla strategia della società, integrando un controllo congiunto.

Qualificazione giuridica e disciplina applicabile

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. Il provvedimento precisa che l’operazione rientra nell’ambito della legge italiana e non nel Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento concentrazioni.

L’operazione è soggetta a notifica preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, in ragione del superamento delle soglie nazionali di fatturato: il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 582 milioni di euro e almeno due delle imprese interessate hanno realizzato individualmente in Italia un fatturato superiore a 35 milioni di euro.

Mercati interessati e valutazione degli effetti

Secondo l’Autorità, Pepper Money Group UK opera nel Regno Unito e non svolge e non ha svolto attività nel mercato italiano. Non risultano in Italia clientela, rapporti distributivi, attività di ricerca e sviluppo o altri asset riconducibili al target. Per questo motivo, l’AGCM conclude che non vi sono mercati interessati dall’operazione in Italia.

L’istruttoria preliminare esclude anche:

  • sovrapposizioni orizzontali tra le attività del target e quelle di KKR o Bayview in Italia;
  • relazioni verticali rilevanti tra le rispettive attività sul territorio italiano.

In tale contesto, l’operazione non appare idonea a produrre effetti concorrenziali nel mercato italiano.

Esito del procedimento

Sulla base delle considerazioni svolte, l’AGCM ritiene che la concentrazione non ostacoli, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. L’Autorità delibera pertanto di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Il provvedimento viene comunicato alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità.

Punti principali

Parti e attività economiche

Callisto Aggregator L.P. è il veicolo riconducibile a KKR, gruppo di investimento globale attivo in private equity, credito e asset reali. Bayview è un operatore internazionale di investimenti alternativi specializzato in credito residenziale, al consumo e commerciale; in Italia è presente tramite Bayview Italia 106 S.p.A. e Bayview Italia S.r.l. Pepper Money Group UK è un carve-out del gruppo Pepper, attivo come holding finanziaria nel Regno Unito e specializzato in mutui ipotecari di prima e seconda istanza, erogati e gestiti solo nel mercato britannico.

Struttura dell’operazione

L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Pepper Money Group UK da parte di Bayview e KKR, che attualmente ne detiene il controllo esclusivo. La struttura prevede il trasferimento del 100% del capitale a una NewCo, la sottoscrizione di azioni ordinarie della NewCo da parte degli investitori e un successivo impegno di apporto di capitale. La partecipazione nella NewCo sarà ripartita tra KKR Aggregator, Bayview e gli attuali altri azionisti, con Bayview titolare di specifici diritti di veto su decisioni strategiche.

Qualificazione giuridica e soglie

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. L’operazione ricade nella legge italiana e non nel Regolamento (CE) n. 139/2004, perché non ricorrono le relative condizioni di applicabilità. È soggetta a notifica preventiva ex articolo 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo in Italia del gruppo delle imprese interessate supera 582 milioni di euro e almeno due imprese interessate superano singolarmente 35 milioni di euro.

Valutazione concorrenziale

L’Autorità rileva che Pepper Money Group UK non opera e non ha operato in Italia, e non dispone di clientela, rapporti distributivi, attività di ricerca e sviluppo o altri asset sul territorio italiano. Di conseguenza, non sono individuabili mercati interessati dall’operazione in Italia. Non emergono né sovrapposizioni orizzontali né relazioni verticali tra le attività della target e quelle di KKR e Bayview in Italia, con esclusione di effetti concorrenziali significativi.

Esito

L’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Perciò delibera di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllocontrollo congiuntoservizi finanziarimercato rilevante

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