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Sentenza

Sentenza n. 78/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e aggiornata dei vincitori e degli idonei di un concorso per titoli ed esami per docenti di prima fascia nel settore artistico-disciplinare CODI/23, nonché gli atti della procedura concorsuale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (conservatorio)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, collocata al quattordicesimo posto nella graduatoria di un concorso per nove posti di docente di prima fascia nel settore AFAM CODI/23, ha impugnato la graduatoria, gli esiti delle prove, la valutazione dei titoli, i verbali della commissione e il bando. Dopo l’aggiornamento della graduatoria disposto dal Conservatorio, ha proposto motivi aggiunti contro il nuovo atto e ha dedotto ulteriori ragioni di illegittimità. Dal provvedimento emerge che le censure riguardavano, da un lato, la pretesa irragionevolezza del riparto dei punteggi per i titoli artistici, culturali e professionali e la violazione della regola dell’anonimato, prospettate come vizi idonei a caducare l’intera procedura; dall’altro, la rimodulazione dei punteggi attribuiti agli altri concorrenti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e, successivamente, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo ottenuto nel frattempo il conferimento di un incarico a tempo indeterminato presso un altro conservatorio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a., poiché la ricorrente aveva ottenuto un incarico a tempo indeterminato presso un altro conservatorio. Nonostante l’improcedibilità, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale nei rapporti con i controinteressati, richiamando le ragioni esposte in una sentenza relativa a un giudizio sovrapponibile: le censure dirette a caducare l’intera procedura erano infondate, non essendo irragionevole il riparto dei 18 punti per i titoli artistici, culturali e professionali e non risultando violata la regola dell’anonimato; le censure relative alla rimodulazione dei punteggi degli altri candidati erano inammissibili per difetto di interesse, in mancanza del superamento della prova di resistenza. Le spese sono state compensate nei rapporti con il Conservatorio e poste a carico della ricorrente, per complessivi euro 4.000 oltre accessori, nei rapporti con i controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 4, comma 1, lettera a), d.m. 180/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura di reclutamento congiunta tra conservatori.

  • art. 3 del bando di concorso

    Al termine della procedura di reclutamento … verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso

    Disciplina la graduatoria dei vincitori e l’elenco degli idonei, nonché la ripartizione del punteggio complessivo tra titoli e prove d’esame.

  • art. 10, comma 6, del bando di concorso

    La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa

    Prevede la durata triennale della graduatoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • La sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente dopo l’instaurazione del giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando in via prognostica la fondatezza delle censure dedotte.
  • In una procedura concorsuale, le censure dirette a ottenere la rivalutazione dei punteggi attribuiti ad altri candidati sono ammissibili solo se il ricorrente dimostra che la loro eventuale fondatezza potrebbe concretamente modificare la propria posizione in graduatoria, secondo la cosiddetta prova di resistenza.
  • La valutazione della ragionevolezza dei criteri di riparto dei punteggi previsti dal bando e della regolarità dell’anonimato può essere compiuta ai fini della soccombenza virtuale anche quando la domanda principale sia divenuta improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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