Cassazione Penale, Sentenza n. 40796/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha: 1) riconosciuto la continuazione in sede esecutiva tra diverse sentenze irrevocabili e rideterminato le pene complessive; 2) revocato la sospensione condizionale della pena concessa con tre sentenze precedenti. Il ricorrente deduceva, primo motivo, carenza di motivazione e violazione di legge perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe specificato se, nella determinazione dell'aumento in continuazione tra le sentenze sub 3) e 4), fosse stata applicata la riduzione prevista per il rito abbreviato/patteggiamento (art. 442 c.p.p.) e dunque se la pena così calcolata includesse tale diminuzione. Secondo motivo: carenza di motivazione circa la revoca della sospensione condizionale, non avendo il giudice valutato e motivato le specifiche eccezioni difensive secondo cui il beneficio non poteva essere revocato in sede esecutiva poiché gli ostativi erano già noti al giudice della cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente a due profili: a) al trattamento sanzionatorio relativo ai reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2005 e della Corte d'appello di Napoli del 17 settembre 2007 (si è ritenuto che non sia possibile comprendere se il giudice dell'esecuzione avesse applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato sull'aumento per continuazione); b) alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze indicate. La Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per riesaminare quei punti e motivare espressamente secondo i criteri indicati.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Regola l'aumento della pena per il vincolo di continuazione; in sede esecutiva l'aumento va quantificato e, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento è soggetto alla riduzione premiale prevista per tale rito.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in tema di cumulo/continuazione in sede esecutiva e quantificazione della pena complessiva; insieme all'art. 81 c.p. disciplina la determinazione della pena in caso di continuazione "in executivis".
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato (e connessi istituti premiali); la Corte afferma che la riduzione è aritmeticamente predeterminata e che il giudice dell'esecuzione deve esplicitare in motivazione di averla tenuta conto quando incide sull'aumento in continuazione.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale in materia di stupefacenti che individua la fattispecie sanzionatoria da cui sono derivate le pene utilizzate nella ricalcolazione; usata per determinare le pene base e gli aumenti nelle singole sentenze richiamate.
art. 168 cod. pen.
Richiamato in relazione alle cause ostative e alla disciplina della sospensione condizionale della pena; la decisione impone che il giudice valuti e motivi la sussistenza o meno delle condizioni per la revoca.
art. 674 cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva; la Corte ha evidenziato che il giudice deve esaminare e motivare specificamente le eccezioni difensive sollevate rispetto alla revoca.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi in cassazione (limiti di cui alla sentenza), richiamata nel testo del ricorso.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 9 maggio 2013
Giurisprudenza costituzionale richiamata per il principio secondo cui, dopo annullamento parziale, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire a diverso organo giudicante (diversa composizione).
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione "in executivis", se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato o altra procedura che comporta una riduzione, il giudice dell'esecuzione deve esplicitare in motivazione di aver applicato la riduzione premiale (art. 442 c.p.p.) all'aumento previsto dall'art. 81 c.p.; tale riduzione è aritmeticamente predeterminata e non richiede calcoli motivati sul "quantum", ma va indicato che è stata considerata.
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena senza valutare e motivare le specifiche eccezioni difensive: se la difesa sostiene che gli ostativi erano già noti al giudice della cognizione, il provvedimento esecutivo deve affrontare e confutare tale deduzione in motivazione.
- La mancanza di esplicitazione sull'applicazione delle riduzioni connesse a riti speciali o l'omessa valutazione di eccezioni difensive rilevanti comporta l'annullamento limitato del provvedimento e il rinvio per nuovo esame in diversa composizione.
- In sede di quantificazione delle pene in continuazione occorre distinguere chiaramente le componenti: pena base delle singole sentenze, aumento per continuazione, e riduzioni connesse a riti speciali; la motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico-aritmetico seguito.
- Le impugnazioni in Cassazione per vizio di motivazione sono efficaci quando il provvedimento impugnato omette di affrontare questioni decisive sollevate dalle parti o non esplicita l'applicazione di deduzioni di diritto che incidono sul calcolo della pena.
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