Sentenza n. 458/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: del decreto del Questore di Crotone del 18 marzo 2024, prot. -OMISSIS-, con cui è stata respinta la richiesta di rinnovo di porto d’armi uso caccia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di Crotone di rinnovo della licenza di porto d'armi per uso caccia
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo fondato sull'esistenza di rapporti con un parente detenuto in regime di art. 41-bis, ritenuto soggetto di rilievo criminale. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 TULPS, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e illogicità, sostenendo di essere privo di precedenti penali o di polizia, estraneo ad ambienti malavitosi e non frequentatore del parente pregiudicato. Ha inoltre contestato che vi fossero stati più colloqui telefonici, precisando che si era trattato di un'unica telefonata, non richiesta, effettuata durante il periodo COVID presso una caserma dei Carabinieri e con modalità vigilate. Ha lamentato anche l'irragionevolezza e la contraddittorietà del diniego rispetto ai precedenti rinnovi, nonché la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per lesione del contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo le ulteriori censure. Ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi, ma ha precisato che tale discrezionalità è sindacabile quando la valutazione sia manifestamente irrazionale, viziata da travisamento o non coerente con l'istruttoria. L'esame della nota dei Carabinieri acquisita in giudizio ha evidenziato che a carico del ricorrente e del suo nucleo familiare non risultavano vicende penali o amministrative, frequentazioni con pregiudicati o appartenenza ad ambienti criminali; il ricorrente era descritto come persona di buona condotta e i militari avevano ritenuto presumibile che non fosse capace di abusare dell'arma. Il provvedimento questorile aveva invece valorizzato essenzialmente il rapporto di parentela e un asserito pluralità di colloqui telefonici, circostanza risultata inesatta, senza spiegare perché si discostasse dalle valutazioni favorevoli contenute nella stessa informativa. Il mero rapporto di parentela con un soggetto pregiudicato, non accompagnato da ulteriori concrete circostanze indicative di un pericolo di abuso, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il diniego. Il provvedimento è stato pertanto annullato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 TULPS (r.d. 773/1931)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La disposizione consente la revoca delle autorizzazioni di polizia quando vengano meno le condizioni richieste o emergano circostanze ostative al rilascio, nel quadro della valutazione dell'affidabilità del titolare.
art. 39 TULPS (r.d. 773/1931)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La norma esprime la finalità preventiva della disciplina delle armi e consente misure limitative nei confronti di soggetti ritenuti concretamente capaci di abuso.
art. 43 TULPS (r.d. 773/1931)
La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il diniego può fondarsi sull'assenza di buona condotta o di affidabilità nel non abuso delle armi, ma la valutazione deve poggiare su elementi concreti, adeguatamente istruiti e motivati.
art. 3, comma 1, l. 241/1990
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La motivazione del diniego deve essere coerente con le risultanze istruttorie e deve spiegare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, inclusa l'eventuale divergenza dalle valutazioni contenute negli atti istruttori.
art. 10-bis l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per lesione del contraddittorio procedimentale; il TAR ha accolto il ricorso sulla base dei vizi istruttori e motivazionali, assorbendo le ulteriori censure.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al contraddittorio procedimentale; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo principale.
art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario
Il riferimento al regime detentivo è stato considerato rilevante per qualificare il colloquio telefonico come occasionale, vigilato e non indicativo, da solo, di una relazione criminale o di un pericolo di abuso delle armi.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio o rinnovo di una licenza di porto d'armi, l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva e può valorizzare anche fatti non aventi rilevanza penale, purché concretamente accertati e idonei a evidenziare un rischio di abuso delle armi.
- Il mero rapporto di parentela con una persona pregiudicata non è, da solo, sufficiente a fondare il diniego o la revoca di una licenza di porto d'armi, se non è accompagnato da ulteriori circostanze concrete indicative dell'inaffidabilità del richiedente o del pericolo di abuso.
- La motivazione del diniego di una licenza di porto d'armi deve essere coerente con le risultanze dell'istruttoria; quando l'amministrazione pone a fondamento dell'atto un'informativa che contiene anche valutazioni favorevoli sull'affidabilità dell'interessato, deve spiegare le ragioni dell'eventuale discostamento.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza, ma può annullare il diniego quando la valutazione discrezionale sia manifestamente irrazionale, fondata su un travisamento dei fatti o non adeguatamente motivata.
- L'erronea rappresentazione di circostanze rilevanti, come l'esistenza di più colloqui telefonici anziché di un unico contatto occasionale e vigilato, può integrare un vizio istruttorio e motivazionale tale da inficiare il diniego di autorizzazione di polizia.
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