Cassazione Civile, Ordinanza n. 21230/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente volta a ottenere dal Ministero le differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati per i servizi pre ruolo prestati con contratto a tempo determinato, secondo la medesima progressione economica riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato di pari qualifica. La Corte d'appello aveva accolto la domanda solo nei limiti della prescrizione decennale, qualificando il diritto come azione risarcitoria da violazione del principio di non discriminazione ex art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 99/70/CEE. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, L. n. 183/2011, sostenendo che il credito non è risarcitorio ma retributivo e che, quindi, è soggetto alla prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto corretta la qualificazione del credito come credito retributivo e non come credito risarcitorio da illecito discriminatorio. In applicazione dell'orientamento consolidato richiamato in motivazione, ha affermato che nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda del dipendente assunto a termine che rivendica il medesimo trattamento retributivo del lavoratore a tempo indeterminato soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., decorrente, per i crediti maturati in corso di rapporto, dal momento della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione del rapporto, da tale cessazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2947 c.c.
È richiamato come norma invocata dal ricorrente, ma la Corte esclude che trovi applicazione alla fattispecie, perché il credito non ha natura risarcitoria.
art. 2948 c.c.
È la disposizione ritenuta applicabile: il credito avente natura retributiva soggiace alla prescrizione quinquennale.
art. 4, comma 43, L. n. 183/2011
È richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una regola autonoma diversa dalla qualificazione del credito come retributivo.
art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CEE
È menzionato dalla sentenza d'appello come fondamento del divieto di discriminazione invocato dalla lavoratrice; la Cassazione precisa però che la pretesa va comunque sussunta come credito retributivo soggetto a prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del lavoratore a termine che chieda l'allineamento del trattamento economico a quello del personale a tempo indeterminato ha natura retributiva e non risarcitoria.
- Per i crediti retributivi del dipendente pubblico contrattualizzato si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.
- La prescrizione dei crediti che maturano durante il rapporto decorre dal giorno in cui ciascun credito sorge; per quelli esigibili alla cessazione del rapporto, la decorrenza inizia da tale cessazione.
- La qualificazione della domanda come azione fondata su discriminazione non comporta, di per sé, l'applicazione della prescrizione risarcitoria se il petitum sostanziale resta quello del pagamento di differenze retributive.
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