Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5296/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00133/2026,

Giustizia amministrativa202602015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accesso alla documentazione relativa all’esecuzione della convenzione tra il Comune di Genova e la società in house AMT per il servizio di prevenzione e accertamento delle infrazioni al codice della strada

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’operatore economico aveva chiesto al Comune l’accesso, anche ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, a documenti concernenti l’esecuzione della convenzione stipulata con la società in house AMT: estratti degli incassi delle sanzioni, certificazioni annuali sul numero di addetti impiegati, certificazioni sul costo unitario del personale ausiliario del traffico, documentazione relativa alla sottrazione di tali addetti dal computo complessivo del personale e altra documentazione istruttoria o relativa al successivo affidamento. Il Comune aveva negato l’accesso recependo l’opposizione di AMT. Il TAR aveva ritenuto prevalenti gli interessi economici e commerciali della controinteressata, ravvisando inoltre un carattere esplorativo nell’istanza. In appello sono stati dedotti l’erroneità della valutazione sulla riservatezza, il travisamento dei presupposti, la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, nonché l’erroneità della valutazione sull’interesse all’accesso e la violazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Il Comune e AMT hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e per proposizione di motivi nuovi. L’appellante ha rinunciato alla richiesta relativa ai documenti dichiarati inesistenti o non detenuti dal Comune, con conseguente riduzione dell’originaria istanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo i motivi sufficientemente chiari e specifici e non ravvisando motivi nuovi, poiché il riferimento al d.lgs. n. 33/2013 era già contenuto nell’istanza originaria. Ha inoltre qualificato la rinuncia alle richieste relative ai documenti non detenuti dal Comune come riduzione dell’istanza, non come cessazione della materia del contendere. Nel merito, ha accolto il primo motivo di appello. L’accesso civico generalizzato è esercitabile da chiunque senza dimostrazione di un interesse concreto e attuale e può riguardare documenti detenuti dal Comune relativi alla fase esecutiva di una convenzione con una società in house. Il limite degli interessi economici e commerciali deve essere applicato mediante un esame concreto dei documenti, del loro collegamento con il know-how o con l’organizzazione aziendale e del pregiudizio effettivo derivante dall’ostensione. Il TAR aveva invece motivato in modo apodittico, senza analizzare specificamente i documenti. Il Consiglio di Stato ha escluso che gli estratti degli incassi pubblici, le certificazioni quantitative sul numero degli addetti, le certificazioni sul costo unitario del personale e la documentazione relativa al computo degli addetti incidano sul know-how, sui moduli organizzativi o su dati sensibili individuali. Ha invece rilevato che gli aggiornamenti dell’elenco nominativo del personale contengono dati personali e non devono essere ostesi. Ha quindi ordinato al Comune l’esibizione dei documenti n. 2, 3, 5 e 6, assorbendo il secondo motivo. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l’accoglimento solo parziale dell’istanza originaria.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Disciplina generale dell’accesso documentale, richiamata dall’appellante; la decisione si concentra tuttavia principalmente sull’accesso civico generalizzato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Invocato dall’appellante in relazione all’accesso difensivo; il motivo è stato assorbito dopo l’accoglimento della censura principale.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013

    L’accesso civico generalizzato è azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione di un interesse concreto e attuale e senza obbligo di motivazione; l’interesse alla conoscenza è protetto in sé, salvo le eccezioni previste dalla legge.

  • art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

    Il limite relativo agli interessi economici e commerciali richiede una valutazione concreta del contenuto dei documenti, del collegamento con l’organizzazione o il know-how del controinteressato e del pregiudizio effettivo derivante dall’ostensione.

  • art. 35, commi 4, lett. a), e 5, d.lgs. n. 36/2023

    Richiamato per distinguere la tutela dei segreti industriali, tecnici e commerciali propriamente detti, ritenuta più circoscritta rispetto al limite degli interessi economici e commerciali dell’accesso civico generalizzato.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 36/2023

    La decisione lo richiama per affermare che l’accesso civico si estende anche alla fase esecutiva dei contratti pubblici esternalizzati; da ciò il giudice trae, a fortiori, l’accessibilità della fase esecutiva di una convenzione tra ente pubblico e società in house.

  • art. 37 d.lgs. n. 33/2013

    La questione della sua eventuale applicabilità ai contratti conclusi con società in house non è stata esaminata, poiché l’ostensione è stata riconosciuta sulla base dell’assenza di concrete esigenze di riservatezza.

Massime di principio

  • L’accesso civico generalizzato può essere esercitato nei confronti dell’amministrazione che detiene i documenti, anche quando questi riguardano la fase esecutiva di una convenzione stipulata con una società in house, poiché tale società costituisce uno strumento per la realizzazione di esigenze pubbliche.
  • L’accesso civico generalizzato non richiede la dimostrazione di un interesse concreto e attuale né una motivazione specifica; non è escluso dal fatto che il richiedente persegua anche interessi privati o concorrenziali, purché non ricorrano le eccezioni previste dalla legge.
  • Il limite degli interessi economici e commerciali deve essere verificato in concreto, attraverso l’esame dei singoli documenti, del loro effettivo collegamento con il know-how o con l’organizzazione produttiva del controinteressato e dell’individuazione di un pregiudizio concreto; una motivazione generica o apodittica non è sufficiente.
  • Dati quantitativi sugli incassi pubblici, sul numero complessivo degli addetti, sul costo unitario del personale e sul computo del personale impiegato nell’esecuzione di una convenzione non sono, di per sé, riconducibili al know-how aziendale o ai moduli organizzativi e non possono essere sottratti all’accesso civico generalizzato in assenza di uno specifico pregiudizio dimostrato.
  • Gli elenchi nominativi del personale possono essere esclusi dall’ostensione quando contengono dati personali dei dipendenti, mentre le certificazioni aggregate e non riferite a singoli lavoratori sono accessibili se non rivelano informazioni organizzative riservate.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.