Cassazione Civile, Ordinanza n. 03225/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2006, fondato sul metodo sintetico/redditometro, con cui l'Ufficio gli aveva attribuito un maggior reddito di euro 91.241 sulla base del possesso di beni e spese ritenuti indicatori di capacità contributiva non coerenti con il reddito dichiarato. In primo grado il ricorso era stato rigettato e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR non aveva considerato la documentazione già prodotta per dimostrare redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili; con il secondo ha lamentato violazione dell'art. 38 e vizi motivazionali, contestando l'affermazione che gli immobili di categoria A/4 non fossero strumentali all'azienda agricola e chiedendo una nuova valutazione delle prove; con il terzo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione per relationem, assumendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alla sentenza di primo grado senza un autonomo esame dei motivi di appello. Il ricorrente ha inoltre contestato l'utilizzo, ai fini dell'accertamento relativo al 2006, di investimenti patrimoniali effettuati anche negli anni successivi, nonché la possibilità di applicare il redditometro a un soggetto dedito ad attività agricola.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 l'Amministrazione prova i fatti-indice di capacità contributiva e il contribuente ha l'onere di offrire prova documentale contraria circa la provenienza non reddituale delle somme o l'insussistenza del maggior reddito; nel caso concreto la CTR aveva correttamente rilevato che tale prova non era stata fornita e che molti beni e spese non erano riconducibili alla sola attività agricola. Ha poi ritenuto infondato anche il profilo relativo agli investimenti patrimoniali successivi, richiamando il principio secondo cui, nel testo previgente dell'art. 38, le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute con redditi conseguiti anche nei cinque anni precedenti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione; è stato comunque escluso il vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza d'appello esponeva in modo intellegibile le ragioni della decisione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione per relationem è ammessa quando il giudice d'appello, anche sinteticamente, dia conto delle ragioni della conferma e risulti un autonomo vaglio delle questioni proposte; ciò che la Corte ha ravvisato nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile ratione temporis consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali; l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove sui fatti-indice, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con idonea documentazione, la provenienza non reddituale delle somme o che il maggior reddito non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure di legittimità non possono tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito o delle prove; il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente o al di sotto del minimo costituzionale.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, rendendo impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre a delineare il requisito del contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale.
d.m. 10 settembre 1992
Richiamato quale base del redditometro ante riforma.
d.m. 19 novembre 1992
Richiamato quale base del redditometro ante riforma.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Richiamato per chiarire che la riforma dell'accertamento sintetico si applica solo agli anni d'imposta dal 2009 in poi.
L. 30 luglio 2010, n. 122
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 78/2010.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo previgente
Per le spese per incrementi patrimoniali opera una presunzione di ripartizione del costo nei cinque anni precedenti, salva prova contraria del contribuente.
artt. 25 e 31 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I redditi dominicale e agrario determinati catastalmente non escludono, di per sé, l'applicazione dell'accertamento sintetico se vi sono altri indici di capacità contributiva.
d.m. 21 luglio 1983
Richiamato nel passaggio sui controlli sintetici nei confronti del coltivatore diretto.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, la prova dei fatti-indice di capacità contributiva da parte dell'Amministrazione è sufficiente a fondare la pretesa, mentre il contribuente deve fornire prova documentale specifica della provenienza non reddituale delle somme o dell'insussistenza, totale o parziale, del maggior reddito presunto.
- La prova contraria non si esaurisce nella mera allegazione della disponibilità di ulteriori redditi o nel semplice transito di disponibilità finanziarie: occorrono elementi documentali idonei a dimostrare l'entità e la durata del possesso delle risorse e il loro collegamento con le spese contestate.
- Nel testo previgente dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, le spese per incrementi patrimoniali possono essere imputate anche ai cinque anni precedenti l'effettuazione dell'investimento, secondo una presunzione legale relativa a favore del contribuente.
- L'accertamento sintetico può riguardare anche soggetti che dichiarano redditi catastali o svolgono attività agricola, ove emergano ulteriori indici di spesa o beni incompatibili con il reddito dichiarato; in tal caso spetta al contribuente dimostrare la sufficienza dei redditi effettivi o l'esistenza di altre fonti non tassabili o separatamente tassate.
- In cassazione non è consentito richiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: il sindacato della Corte riguarda la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, non un terzo grado di merito.
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice di secondo grado mostra di aver compiuto un autonomo esame delle questioni e rende intellegibili le ragioni della conferma della decisione impugnata.
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