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Ordinanza

Ordinanza n. 7338/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1614/2023 pubbl. il 13/12/2023 RG n. 3286/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202513252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1614/2023, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d'ufficio il problema della competenza territoriale, applicando l'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario si propone dinanzi al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e le sezioni staccate.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio, sede di Latina, ritenuta territorialmente inderogabilmente competente poiché nella relativa circoscrizione ha sede il Tribunale di Frosinone. Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede di Latina nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

    Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Disciplina il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

Massime di principio

  • Per il giudizio di ottemperanza diretto a conseguire l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando la sentenza del giudice ordinario è stata pronunciata da un tribunale situato nella circoscrizione della sezione staccata di un TAR, la competenza spetta alla sezione staccata e non alla sede centrale del medesimo TAR.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale nel giudizio di ottemperanza comporta la rimessione dell'affare al giudice competente, davanti al quale il processo può essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese spetta al giudice della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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