Sentenza n. 2108/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa disabile)
Prevale il privato
La controversia
La minore, affetta da grave disabilità psico-motoria, aveva ricevuto per il periodo dal 9 gennaio al 26 febbraio 2024 soltanto 22 ore settimanali di sostegno, anziché le 27 ore corrispondenti all'intero orario scolastico e indicate nel Piano Educativo Individualizzato. In primo grado era stato chiesto l'annullamento dell'atto di assegnazione, l'accertamento del diritto all'integrazione scolastica per un monte orario superiore e il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche futuri. In esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR, l'amministrazione aveva poi assegnato le 27 ore; il TAR aveva quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, condannando l'amministrazione alle spese, ma senza pronunciarsi sulla domanda risarcitoria. L'appello deduceva, anzitutto, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno esistenziale; chiedeva inoltre l'accertamento del diritto della minore a ottenere 27 ore di sostegno anche negli anni scolastici successivi e il risarcimento dei danni futuri.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto che l'omessa pronuncia del TAR sulla domanda risarcitoria dovesse essere integrata e ha riconosciuto, per il periodo dal 9 gennaio al 26 febbraio 2024, la sussistenza di un danno esistenziale risarcibile. L'illegittimità della riduzione da 27 a 22 ore risultava ormai coperta dal giudicato, poiché l'amministrazione aveva dato esecuzione alla tutela cautelare e non aveva appellato il capo della sentenza che aveva dichiarato improcedibile il ricorso; era quindi irrevocabilmente accertato che l'atto scolastico fosse illegittimo. Il Collegio ha ravvisato anche l'ingiustizia della condotta e la colpa dell'amministrazione, sia come colpa di organizzazione sia come negligenza specifica, per non avere assicurato la continuità e pienezza del sostegno richiesto dalla gravità della disabilità e dal PEI. Ha riconosciuto il nesso causale tra la mancata fruizione delle ore di sostegno e la lesione del diritto fondamentale all'istruzione, allo sviluppo e alla partecipazione alla vita scolastica, ammettendo la prova presuntiva dell'an e la liquidazione equitativa del danno. Ha applicato il criterio di 1.300 euro per ogni mese di sostegno non erogato, moltiplicato per la percentuale di ore mancanti e per la durata della carenza: il 18,52% di 1.300 euro, per 1,6 mesi, ha prodotto l'importo di 385 euro. È stata invece respinta la richiesta di risarcimento dei danni esistenziali futuri, perché non attuali, ipotetici e non sufficientemente provabili. È stato inoltre respinto il motivo volto a ottenere in via preventiva 27 ore di sostegno anche per gli anni scolastici successivi: il PEI ha natura annuale e dinamica, deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione dei bisogni della minore e la determinazione del fabbisogno implica valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione. Una pronuncia giudiziale anticipata su futuri fabbisogni avrebbe violato il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, previsto dall'art. 34, comma 2, c.p.a. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 385 euro, mentre le spese del giudizio sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata decisione sulla domanda risarcitoria integra omessa pronuncia.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per il danno da mancata assegnazione delle ore di sostegno richiede condotta ingiusta, illegittimità del provvedimento, colpa e nesso causale.
art. 2059 c.c.
La lesione del diritto fondamentale all'istruzione e all'inclusione scolastica della minore con disabilità può dare luogo al risarcimento del danno esistenziale.
artt. 2056 e 1226 c.c.
Consentono, una volta provata la sussistenza del danno, la liquidazione equitativa, anche mediante un parametro mensile correlato alla percentuale di ore di sostegno non erogate.
artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.
Fondano il carattere fondamentale e assoluto del diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica della persona con disabilità.
artt. 7 e 24 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Impongono di assicurare l'effettività dei diritti all'istruzione e alla tutela delle persone con disabilità.
art. 12, comma 5, l. 104/1992
Prevede che il PEI sia preceduto da valutazioni diagnostico-funzionali aggiornate all'inizio di ciascun anno e durante lo svolgimento dell'attività didattica.
artt. 6 e ss. d.lgs. 66/2017
Confermano la natura dinamica e periodicamente aggiornata del PEI e delle valutazioni funzionali relative all'inclusione scolastica.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; impedisce di predeterminare giudizialmente il numero di ore di sostegno per anni scolastici futuri.
art. 2697 c.c.
Il riferimento alla prova presuntiva implica che la sussistenza del danno esistenziale può essere dimostrata anche mediante presunzioni, in presenza di una lesione provata del diritto fondamentale.
Massime di principio
- La mancata assegnazione a una studentessa con grave disabilità delle ore di sostegno riconosciute nel Piano Educativo Individualizzato costituisce lesione del diritto fondamentale all'istruzione, allo sviluppo e alla partecipazione alla vita scolastica e può integrare un danno esistenziale risarcibile.
- Quando l'illegittimità dell'assegnazione insufficiente delle ore di sostegno sia stata definitivamente accertata, la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione può essere riconosciuta se risultano anche l'ingiustizia della condotta, la colpa organizzativa o specifica e il nesso causale con la lesione subita.
- Il danno esistenziale derivante dalla mancata fruizione delle ore di sostegno può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, mediante un parametro mensile rapportato alla percentuale di ore non erogate e alla durata della carenza assistenziale.
- Il risarcimento del danno esistenziale non può essere riconosciuto per pregiudizi meramente futuri, ipotetici o eventuali: sono necessari conseguenze attuali, gravi e serie, sufficientemente provate.
- Non può essere accertato in via preventiva il diritto a un identico numero di ore di sostegno per tutti gli anni scolastici futuri, poiché il PEI ha natura annuale, dinamica e soggetta ad aggiornamento in relazione all'evoluzione dei bisogni educativi e alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'amministrazione.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione nella determinazione di futuri fabbisogni di sostegno quando il relativo potere non sia ancora stato esercitato, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
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