Sentenza del 09/02/2016 n. 750 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO - Regolarità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto sufficiente provare l'arrivo della raccomandata, senza necessità di produrre l'originale o la copia della cartella né di dimostrare specificamente il contenuto del plico. In base all'art. 1335 c.c., la ricezione della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto. Spetta quindi al destinatario dimostrare eventualmente che il plico non conteneva la cartella o l'avviso contestato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notificazione della cartella di pagamento, sostenendo che l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre l'originale o una copia della cartella notificata e dimostrare il contenuto del plico spedito tramite raccomandata.
Norme richiamate
Art. 1335 del codice civile
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La norma è stata applicata nel senso che la prova dell'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto. Il destinatario può superare tale presunzione fornendo la prova che il plico era privo della cartella o dell'avviso, oppure che non poteva venirne a conoscenza senza colpa.
Massime di principio
- Per dimostrare la regolarità della notificazione di una cartella tramite raccomandata, l'agente della riscossione non deve necessariamente produrre l'originale o una copia integrale dell'atto notificato.
- La prova della consegna o dell'arrivo della raccomandata può essere sufficiente a far presumere l'invio e la conoscenza del contenuto dell'atto.
- La presunzione non è assoluta: il destinatario può contestarla dimostrando concretamente che il plico non conteneva l'atto indicato oppure che, senza propria colpa, non poteva conoscerne il contenuto.
- Una contestazione basata esclusivamente sulla mancata produzione della cartella o sulla mancata prova del contenuto del plico può quindi non essere sufficiente a invalidare la notificazione.
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