Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28095/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione forzata presso terzi, il creditore procedente aveva chiesto la condanna del terzo pignorato al rimborso della somma di Euro 176,75 versata all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma in appello il Tribunale di Roma aveva riformato la decisione, ritenendo che l'ordinanza di assegnazione già legittimasse il soddisfacimento del credito comprensivo anche dell'imposta di registrazione e che una nuova condanna avrebbe duplicato il titolo esecutivo. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 95 c.p.c., sostenendo che chi paga l'imposta di registrazione del provvedimento giurisdizionale ha diritto di regresso verso il soccombente quale condebitore solidale e che la ripetizione dell'imposta sarebbe autonomamente esercitabile, non essendo vincolata ai limiti dell'art. 95 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, quando nell'ordinanza di assegnazione emessa all'esito di un pignoramento presso terzi il giudice addebita espressamente all'esecutato anche il costo di registrazione del provvedimento, tale importo va considerato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso nei confronti del terzo pignorato nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 c.p.c.; di conseguenza il creditore non ha interesse a ottenere un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario. La Corte ha inoltre osservato che, se il credito assegnato è incapiente, l'importo non recuperato resta a carico del debitore originario, ma nel caso concreto il ricorrente non aveva specificamente indicato se vi fosse stata vana escussione del terzo o se le somme attribuite dall'ordinanza rientrassero nella capienza del credito pignorato. Per tale omissione, il motivo è risultato inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 95 c.p.c.

    il costo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, se espressamente addebitato nell'ordinanza di assegnazione in una procedura esecutiva presso terzi, rientra tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere soddisfatto nei limiti della capienza del credito assegnato

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione consente il soddisfacimento del credito, comprensivo di capitale, interessi e spese, mediante pagamento ordinato al terzo pignorato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo di ricorso è stato formalmente veicolato come violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente i fatti e i documenti rilevanti; nel caso di specie non è stata indicata in modo puntuale la circostanza decisiva della capienza o incapienza del credito pignorato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nell'espropriazione forzata presso terzi, se l'ordinanza di assegnazione addebita espressamente al debitore esecutato anche il costo di registrazione del provvedimento, tale costo integra una spesa di esecuzione e segue il regime dell'art. 95 c.p.c., potendo essere richiesto al terzo pignorato entro i limiti della capienza del credito assegnato.
  • Il creditore procedente non ha interesse a procurarsi un ulteriore titolo esecutivo contro il debitore originario per il rimborso dell'imposta di registro quando la relativa somma sia già recuperabile in sede esecutiva nei confronti del terzo pignorato.
  • Se il credito assegnato non è capiente e il costo di registrazione non può essere recuperato, in tutto o in parte, dal terzo pignorato, la differenza resta definitivamente a carico del debitore originario quale soggetto tenuto a rifondere le spese necessarie dell'esecuzione.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve indicare specificamente i fatti decisivi posti a fondamento della censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile quando la decisività dipenda da circostanze fattuali non chiaramente prospettate, come la capienza del credito pignorato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.