Ordinanza n. 1708/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento della Prefettura di Napoli del 21/01/2026 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2022/101137 richiesto data 27/01/2022, comunicato in data 02/09/2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\5\2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento della Prefettura di Napoli del 18/05/2026 di rigetto dell’istanza P-NA/L/Q/2022/101137, notificato al domicilio digitale eletto in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e successivo rigetto dell'istanza relativa alla medesima pratica
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Napoli di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza relativa alla stessa pratica. In sede cautelare ha sostenuto l’illegittimità degli atti amministrativi. Dal testo emerge, in particolare, che prima della revoca il ricorrente aveva trovato lavoro con un altro datore di lavoro e ne aveva fornito prova documentale; tale circostanza, secondo il giudice, avrebbe dovuto essere considerata dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, sussistenti i presupposti per la tutela richiesta. La circostanza che il lavoratore avesse trovato un nuovo impiego prima della revoca del nulla osta doveva essere valutata dalla Prefettura in applicazione del principio di proporzionalità e del favor per il lavoratore in buona fede. Il giudice ha quindi accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di valutazione cautelare della legittimità della revoca di un nulla osta al lavoro subordinato, l’amministrazione deve considerare la circostanza che il lavoratore straniero abbia reperito, prima della revoca, un nuovo datore di lavoro e ne abbia fornito prova documentale.
- La mancata considerazione della possibilità di proseguire il rapporto lavorativo con un diverso datore può contrastare con il principio di proporzionalità e con il favor per il lavoratore straniero in buona fede, imponendo la sospensione cautelare dell’atto revocatorio quando siano presenti anche gli ulteriori presupposti della tutela cautelare.
Come è indicizzato
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