Sentenza n. 876/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n° 687/2025 pronunciata in data 13 febbraio 2025 dalla sezione lavoro del Tribunale di Palermo, notificata in forma esecutiva in data 14 febbraio 2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione, che ha definito la causa di cui al R.G. L.P. 11221/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto a benefici economici tramite Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, insieme al difensore distrattario delle spese di lite del giudizio di cognizione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 687/2025 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 14 febbraio 2025. La sentenza aveva riconosciuto alla docente il diritto a beneficiare di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di euro 1.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre alle spese di lite liquidate nel giudizio di cognizione. Il ricorso deduceva la mancata esecuzione del titolo giudiziale, nonostante il suo passaggio in giudicato, la notificazione e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute alla docente e delle somme dovute al difensore distrattario, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, anche alle condanne al pagamento di somme di denaro. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT e che il ritardo nell’esecuzione può determinare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, IVA e CPA, in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni alle condanne pecuniarie, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne pecuniarie quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna alle spese a carico dell’amministrazione soccombente.
d.m. n. 55/2014
Utilizzato analogicamente per liquidare le spese del giudizio, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi studio e istruttoria/trattazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria è sufficiente, ai fini dell’attivazione dei poteri ex art. 114 c.p.a., la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale passato in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando l’incarico sia affidato a un dirigente o funzionario della stessa amministrazione resistente e rientri nell’onnicomprensività della retribuzione.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio amministrativo deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell’esecuzione del titolo giudiziale e della decisione resa in sede di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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