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Sentenza

Sentenza n. 5329/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa tutela cautelare, del decreto del Questore della Provincia di Caserta del 29 giugno 2026, notificato personalmente al ricorrente in pari data, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza che l’Amministrazione ha qualificato quale domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare l’istanza del ricorrente secondo il suo effettivo contenuto, tenendo conto della documentazione prodotta, della sopravvenuta instaurazione di un regolare rapporto di lavoro subordinato, della stabile sistemazione abitativa e di ogni ulteriore elemento rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998; e per la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi nuovamente sulla domanda nel rispetto dei principi enunciati dall’On.le Tribunale.

Giustizia amministrativa202605210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Caserta che ha dichiarato inammissibile l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualificandola come domanda di conversione del permesso rilasciato ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino indiano entrato in Italia con nulla osta ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 286/1998 per lavorare presso un circo, era titolare di un permesso valido fino al 24 maggio 2026, il cui nulla osta indicava espressamente la non convertibilità. Il 12 giugno 2026, dopo la scadenza del titolo, ha presentato un Mod. 209 per ottenere un permesso per lavoro subordinato, barrando le caselle «rinnovo» e «aggiornamento» ma non «conversione». Ha dedotto che la Questura avesse travisato il contenuto dell’istanza, che avrebbe dovuto essere qualificata come rinnovo o aggiornamento, oppure chiarita prima di essere trattata come domanda di conversione; ha inoltre lamentato motivazione insufficiente, omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria per la mancata considerazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, instaurato dal 13 giugno al 31 dicembre 2026 come mungitore presso un’impresa di allevamento, e della stabile sistemazione abitativa, nonché violazione di ragionevolezza e proporzionalità. Ha chiesto anche l’accertamento dell’obbligo di riesame e la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi nuovamente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha giudicato corretta la qualificazione dell’istanza come domanda di conversione: il ricorrente chiedeva di continuare a soggiornare in Italia con un titolo diverso da quello che aveva autorizzato il suo ingresso e il suo soggiorno per una specifica attività lavorativa presso il datore beneficiario del nulla osta. Le caselle selezionate nel Mod. 209 non sono vincolanti, perché l’istanza va qualificata in base al suo contenuto sostanziale; inoltre, il nuovo impiego come mungitore presso un’impresa di allevamento era chiaramente diverso dal rapporto di lavoro particolare che aveva giustificato l’ingresso. La natura sostanziale della richiesta e la non convertibilità del titolo prevalgono sulla qualificazione formale indicata nel modulo. Il diniego d’inammissibilità è stato quindi considerato doveroso e vincolato. Il TAR non ha esaminato separatamente gli ulteriori profili relativi a motivazione, preavviso di rigetto, istruttoria, ragionevolezza e proporzionalità, respingendo il ricorso nel suo complesso. Spese interamente compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 27 d.lgs. 286/1998

    Il ricorrente infatti è stato autorizzato a entrare e soggiornare in Italia con un titolo che la legge incontestatamente considera idoneo a prestare l’attività lavorativa autorizzata presso il datore di lavoro beneficiario del nulla osta e con esplicita previsione di non convertibilità.

    Il titolo rilasciato ai sensi dell’art. 27 autorizza il soggiorno e l’attività lavorativa nei limiti della specifica situazione per la quale è stato rilasciato; la sua non convertibilità impedisce di utilizzarlo per ottenere un diverso titolo collegato a un rapporto di lavoro differente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Egli denuncia altresì i seguenti ulteriori vizi: motivazione insufficiente, mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto d'istruttoria per mancata considerazione del nuovo rapporto di lavoro e della stabile sistemazione abitativa, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

    La disposizione è menzionata come motivo dedotto dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione né decide separatamente la censura.

Massime di principio

  • La natura di un’istanza amministrativa deve essere individuata in base al suo contenuto sostanziale, e non è determinata in modo vincolante dalle caselle selezionate nel modulo utilizzato.
  • La richiesta di proseguire il soggiorno in Italia mediante un titolo diverso da quello che aveva autorizzato l’ingresso e il soggiorno configura una domanda di conversione, anche se il richiedente la qualifica formalmente come rinnovo o aggiornamento.
  • Quando un permesso rilasciato per una specifica attività lavorativa è espressamente non convertibile, un nuovo rapporto di lavoro chiaramente diverso da quello autorizzato non può essere trattato come rinnovo del titolo originario; il diniego della domanda di conversione è vincolato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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