Sentenza n. 2416/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 660 del 26 novembre 2024 (in BURC 84 del 9 dicembre 2024), di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione SNR - settore liberi professionisti il 25 aprile 2025: 1) della deliberazione della G.R.C. n. 80 del 24 febbraio 2025 (in BURC n. 13 del 3 marzo 2025); 2) della deliberazione della G.R.C. n. 175 del 2 aprile 2025 (in BURC 21 del 7 aprile 2025); 3) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere regionali di approvazione e aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale e del relativo catalogo dell’assistenza specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 660 del 26 novembre 2024 e, con motivi aggiunti, le delibere n. 80 del 24 febbraio 2025 e n. 175 del 2 aprile 2025. Hanno dedotto la violazione del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA, del decreto ministeriale sulle tariffe nazionali del 25 novembre 2024 e dello schema approvato con l’Intesa Stato-Regioni del 14 novembre 2024, nonché dell’art. 8-sexies, commi 5 e 6, del d.lgs. 502/1992, dell’art. 1, comma 7, del medesimo decreto legislativo, dell’art. 17 del d.l. 95/2012 e degli artt. 1 e 3 ss. della l. 241/1990. Secondo i ricorrenti, la Regione avrebbe modificato illegittimamente la definizione nazionale delle prestazioni LEA, introducendo per la radiochirurgia in unica seduta la dose minima di 8 Gy anziché 5 Gy e sostituendo, per talune prestazioni, la PET con la PET-TC, oltre ad aggiungere prestazioni non previste dal tariffario ministeriale mantenendo le relative tariffe. Sono stati inoltre dedotti difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e sviamento, contestando l’assenza di una specifica istruttoria regionale conforme ai criteri ministeriali. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame limitatamente alla radiochirurgia in unica seduta e alle prestazioni PET-TC. Nel corso del giudizio è emerso che i centri ricorrenti avevano sottoscritto i contratti contenenti la clausola di salvaguardia, mentre l’associazione agiva nell’interesse collettivo degli associati.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente il ricorso e i motivi aggiunti, dichiarandoli in parte inammissibili o improcedibili e solo in parte fondati. Quanto alle contestazioni non interessate dal riesame cautelare, ha ritenuto che la sottoscrizione dei contratti da parte dei centri ricorrenti, comprensivi della clausola di salvaguardia, comportasse l’accettazione espressa e incondizionata degli atti regionali di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, con conseguente perdita della legittimazione a impugnarli. La clausola è stata ritenuta legittima, in quanto funzionale al contenimento della spesa sanitaria e alla programmazione finanziaria regionale. Il TAR ha inoltre affermato che, in caso di mancata stipula dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, la sospensione dell’accreditamento opera automaticamente ex lege, senza necessità di un autonomo provvedimento amministrativo; ne consegue l’assenza di un interesse concreto e attuale a contestare le tariffe, poiché la struttura non può erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale. Anche l’associazione è stata ritenuta priva di legittimazione e interesse, poiché la sottoscrizione degli accordi da parte delle strutture rappresentate costituisce atto contrario e successivo al mandato di tutela dell’interesse collettivo e non residua un interesse collettivo autonomo distinto da quello degli associati. Quanto alla radiochirurgia in unica seduta, il TAR ha accolto la censura: nonostante il Ministero avesse fornito giustificazioni tecniche e riferimenti scientifici a sostegno della dose di 8 Gy, la modifica risultava collegata a una proposta di aggiornamento dei LEA ancora in itinere. Fino alla conclusione della procedura nazionale di aggiornamento, dovevano applicarsi il DPCM 12 gennaio 2017 e il DM 25 novembre 2024, che prevedevano la dose per frazione uguale o superiore a 5 Gy. La Regione non poteva quindi introdurre autonomamente una diversa indicazione terapeutica integrante una modifica della prestazione LEA. È stata invece respinta la censura relativa alla PET-TC: secondo i chiarimenti ministeriali, la TC costituisce metodica complementare normalmente eseguita nell’ambito della tecnica PET e l’integrazione della dizione “TC” era stata concordata con le Regioni per uniformare le descrizioni delle prestazioni, senza escludere sostanzialmente la prestazione PET. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
DPCM 12 gennaio 2017
Definisce i livelli essenziali di assistenza e le relative prestazioni; fino al perfezionamento della procedura nazionale di aggiornamento, la Regione non può modificarne autonomamente la descrizione o i requisiti tecnici essenziali.
DM 25 novembre 2024
Definisce le tariffe nazionali dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica e, per la radiochirurgia in unica seduta, mantiene la dose per frazione uguale o superiore a 5 Gy.
art. 8-sexies, comma 5, d.lgs. 502/1992
Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse.
La classificazione delle prestazioni e la determinazione delle tariffe massime spettano al procedimento nazionale previsto dalla norma, non alla modifica unilaterale regionale delle prestazioni LEA.
art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. 502/1992
La revisione del sistema di classificazione e l’aggiornamento delle tariffe devono avvenire secondo la procedura prevista dalla normativa nazionale, tenendo conto dei LEA, della spesa, dell’innovazione e dei costi produttivi.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. 502/1992
In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.
La mancata stipula dell’accordo contrattuale determina automaticamente la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di una valutazione discrezionale o di un autonomo provvedimento amministrativo.
artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Configurano il rapporto tra accreditamento, accordo contrattuale e programmazione sanitaria come un sistema nel quale l’erogazione di prestazioni a carico del servizio sanitario presuppone l’accettazione delle condizioni programmatorie e finanziarie regionali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio, assegnando termini per il contraddittorio prima della decisione.
Massime di principio
- La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, di un contratto contenente una clausola di salvaguardia che accetta espressamente gli atti regionali di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe priva la struttura della legittimazione a impugnare tali atti e i relativi presupposti, poiché questi sono accettati come parti integranti del rapporto contrattuale.
- La mancata stipula dell’accordo contrattuale previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 determina automaticamente e direttamente la sospensione dell’accreditamento istituzionale, senza necessità di un autonomo provvedimento amministrativo; durante tale sospensione la struttura non può erogare prestazioni con oneri a carico del servizio sanitario regionale e non ha interesse concreto e attuale a contestare le condizioni economiche del rapporto.
- Un’associazione di categoria non conserva la legittimazione a impugnare gli atti tariffari nell’interesse collettivo degli associati quando questi abbiano sottoscritto accordi contrattuali contenenti una clausola di salvaguardia incompatibile con l’impugnazione, poiché tale sottoscrizione costituisce atto contrario e successivo al mandato associativo e non sussiste un interesse collettivo autonomo distinto da quello degli associati.
- La Regione non può modificare autonomamente la definizione tecnica di una prestazione compresa nei LEA, introducendo un requisito terapeutico diverso da quello previsto dal DPCM nazionale e dal tariffario ministeriale, quando la procedura nazionale di aggiornamento dei LEA è ancora in corso; fino alla sua conclusione restano applicabili le prestazioni e i parametri nazionalmente definiti.
- L’integrazione della denominazione di una prestazione PET con il riferimento alla TC non è illegittima quando risulti che la TC costituisce metodica complementare normalmente necessaria nell’esecuzione della PET e che la modifica descrittiva sia stata concordata nell’ambito del sistema nazionale, senza sostanziale esclusione della prestazione prevista dai LEA.
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