Cassazione Penale, Ordinanza n. 40503/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per guida in stato di ebbrezza, commessa a Riccione l'8 settembre 2019. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato accertamento del corretto funzionamento dell'etilometro, sostenendo che la verifica dello strumento non fosse stata adeguatamente svolta; con il secondo motivo ha censurato la contestazione del reato ex art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, assumendo che i tassi rilevati non superassero la soglia di 0,5 g/l. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato che l'etilometro era correttamente omologato, immatricolato e funzionante, che la difesa aveva contestato solo genericamente la funzionalità dell'apparecchio senza fornire elementi concreti e che l'imputato presentava sintomi tipici dell'ebbrezza alcolica. Ha inoltre osservato che i valori rilevati dall'etilometro, pari a 1,51 g/l e 1,58 g/l, erano superiori alla soglia prevista dalla norma. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La soglia di punibilità è superata quando i tassi alcolemici accertati risultano superiori al limite previsto dalla disposizione; nella specie i valori di 1,51 g/l e 1,58 g/l sono stati ritenuti certamente eccedenti la soglia normativamente fissata.
art. 186, commi 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Richiamati come parti della disciplina sanzionatoria del reato di guida in stato di ebbrezza contestato.
art. 379 reg. esec. cod. strada
La verifica del rispetto delle prescrizioni relative all'etilometro deve essere sollecitata dall'imputato, il quale ha un onere di allegazione specifico volto a contestare la validità dell'accertamento; non è sufficiente una generica richiesta di conoscere omologazione e revisione dello strumento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente ripetitivo censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, la contestazione della validità dell'accertamento etilometrico richiede un onere di allegazione concreto: la difesa deve indicare elementi specifici idonei a mettere in dubbio l'omologazione, la revisione o il funzionamento dello strumento.
- La mera richiesta di accesso ai dati di omologazione e revisione dell'etilometro non è sufficiente a innescare un vizio dell'accertamento, se non accompagnata da una contestazione fattuale specifica.
- La presenza di sintomi esteriori di ebbrezza, unitamente a valori alcolemici ampiamente superiori alla soglia di legge, può sorreggere adeguatamente la conferma della responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza.
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